Rimborso spese legali anche ai membri di commissione giudicatrice non dipendenti (TAR Emilia-Romagna n. 13 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 del D.L. n. 67/1997, nel prevedere il rimborso delle spese di patrocinio legale a favore dei dipendenti pubblici assolti in sede penale per fatti connessi all’espletamento del servizio, esprime un principio generale dell’ordinamento e non una regola di stretta portata testuale. Tale principio trova fondamento nell’art. 28 Cost. e impone di riconoscere il rimborso anche a soggetti non legati da rapporto di impiego con l’amministrazione, quando abbiano agito nell’interesse istituzionale dell’ente. Ne consegue che il beneficio spetta al membro di una commissione giudicatrice, legato all’ente da un rapporto occasionale e non di impiego, che sia stato pienamente assolto per fatti inerenti all’incarico. Un’interpretazione tassativa e testuale della norma risulta irragionevole e contraria alla tutela dei compiti istituzionali svolti in modo sereno ed imparziale.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario, aveva prestato attività quale componente della commissione giudicatrice per una procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope. A seguito di denuncia di un candidato veniva sottoposto a procedimento penale per falso ideologico e abuso d’ufficio, conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli di assoluzione con formula piena.
Il docente chiese allora all’Università il rimborso delle spese legali, quantificate in 7.702,04 euro, ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997. Con atto comunicato il 16 gennaio 2023 il Rettore respinse l’istanza, ritenendo la norma inapplicabile ai docenti universitari perché non dipendenti statali e perché l’Ateneo è ente pubblico autonomo. Da qui il ricorso, con domanda di annullamento del diniego e di accertamento del diritto al rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella portata applicativa dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997, che secondo il dato letterale opera riferimento ai soli dipendenti dell’amministrazione di appartenenza. I componenti di una commissione giudicatrice sono tuttavia legati all’ente da un rapporto occasionale e non di impiego, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
Il Tribunale ritiene però dubbio che il concetto di “dipendenza” evocato dalla norma debba essere riferito in senso stretto al solo rapporto di lavoro subordinato, con esclusione di ogni altra modalità di espletamento del servizio. Richiama in proposito la Corte cost. n. 270 del 2020, che in tema di funzionari onorari ha valorizzato l’esigenza di garanzia delle funzioni.
Aderendo al recente indirizzo del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 11680 del 29 dicembre 2022, in una fattispecie sovrapponibile, il Collegio afferma che la norma è espressione di un principio generale dell’ordinamento fondato sull’art. 28 Cost., volto a dare copertura patrimoniale a valle dell’attività istituzionale svolta dal pubblico funzionario. Un’interpretazione tassativa risulta irragionevole.
Conferma il percorso la regola dell’art. 1720, secondo comma, cod. civ. in tema di mandato, che declina il divieto di locupletatio cum aliena iactura, oltre alle garanzie costituzionali dei docenti universitari ex art. 33, sesto comma, Cost.. Diversamente opinando, i docenti chiamati a svolgere funzioni in un Ateneo diverso dal proprio sarebbero esposti al rischio di sopportare in proprio oneri per compiti istituzionali, con pregiudizio per il buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Il ricorso è pertanto accolto: il Collegio annulla l’atto impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in misura di 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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