Fascia di rispetto autostradale e qualificazione delle opere edilizie in zona inedificabile (TAR Lombardia n. 1979 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere ricadenti nella fascia di rispetto autostradale sono sottoposte a un vincolo di inedificabilità assoluta, che opera direttamente e automaticamente e non ammette sanatoria ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985 quando il vincolo sia anteriore all’esecuzione. Il corretto inquadramento dell’intervento nella categoria della manutenzione straordinaria o della ristrutturazione edilizia non ha mera valenza classificatoria, ma costituisce il presupposto per stabilire se l’opera possa essere realizzata. Sono illegittimamente assentite come manutenzione straordinaria la pavimentazione di spazi esterni che realizzi ex novo un tracciato stradale, l’inserimento di un nuovo impianto fognario, la costruzione di un vano in adiacenza di locale preesistente non provato e le aperture zenitali che modifichino i prospetti, tutte attività edificatorie soggette a permesso di costruire. La sopravvenuta inefficacia del titolo edilizio non elimina l’interesse all’accertamento dell’illegittimità della qualificazione, ove il Comune debba rideterminarsi su una nuova istanza avente a oggetto le medesime opere.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune per opere di completamento di un edificio residenziale unifamiliare, situato in adiacenza alla Tangenziale Nord di Milano. Il titolo qualifica gli interventi come manutenzione straordinaria e li ritiene non contrastanti con la fascia di rispetto autostradale.
La ricorrente contesta tale qualificazione, perché dalla configurazione come manutenzione discende l’esclusione dal vincolo di inedificabilità assoluta. Il controinteressato propone eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, avendo il titolo perso efficacia per scadenza del termine triennale e avendo egli presentato nuova istanza di permesso per le medesime opere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di carenza d’interesse e la ritiene infondata. La scadenza del termine consuma l’efficacia del provvedimento, ma non fa venir meno l’interesse alla decisione di merito: la ricorrente conserva un’utilità nell’accertamento, sia perché il titolo costituisce la base giustificativa di opere ritenute pregiudizievoli, sia per l’effetto conformativo sulla nuova istanza presentata nel 2023, che coinvolge le medesime opere e la stessa qualificazione giuridica. Il Collegio richiama l’art. 34, comma 3, c.p.a. e l’art. 31, ultimo comma, c.p.a. e la pronuncia di Cons. St., Ad. Pl., n. 8 del 2022. Resta invece escluso l’interesse a una pronuncia costitutiva, con conseguente improcedibilità della domanda di annullamento.
Nel merito è fondato e assorbente il primo motivo. Il Collegio ribadisce la natura di vincolo assoluto e inderogabile della fascia di rispetto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2501 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 7572 del 2019, e l’art. 28 del d.P.R. n. 495/1992, che fissa il limite di trenta metri per le strade di tipo A. Il divieto opera anche per opere che non superino il livello stradale. Ammissibili sono solo gli interventi di manutenzione su edificio rispetto al quale il vincolo sia sopravvenuto, non quelli di ristrutturazione. La distinzione è affidata alla Cons. Stato, Sez. VI, n. 5668 del 2023: la manutenzione lascia inalterata la fisionomia e la consistenza fisica dell’immobile.
Applicando tale criterio, il Tribunale riqualifica le singole opere. La pavimentazione con autobloccanti di una strada prima sterrata realizza un nuovo tracciato e integra opera di urbanizzazione soggetta a permesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.2), d.P.R. n. 380/2001. L’impianto fognario comporta inserimento di nuovo impianto e integra ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Il vano edificato in adiacenza di un locale preesistente non provato è nuova edificazione. Le aperture zenitali, modificando i prospetti, richiedono permesso ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla piantumazione, il Collegio rileva il difetto d’istruttoria, richiamando la sentenza del Tribunale di Monza n. 954 del 19 marzo 2024 sulla presenza di alberi a distanza inferiore a quella normativa.
Le opere, collocate a meno di trenta metri dal ciglio stradale, non potevano essere assentite. Il Tribunale accoglie il ricorso quanto all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, dichiara improcedibile la domanda di annullamento e compensa le spese.
Nota della Redazione
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