Diniego di permesso di costruire plurimotivato e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1978 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici del diniego è sufficiente a sorreggerne la validità e a condurre al rigetto dell’intero ricorso. Le censure riferite alle ulteriori rationes decidendi restano assorbite per carenza di interesse. Il ricorso avverso il diniego diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando una successiva previsione pianificatoria renda comunque inedificabile l’area, escludendo l’utilità di una pronuncia di annullamento. In materia di tutela del paesaggio la valutazione dell’Amministrazione è connotata da discrezionalità amministrativa oltre che tecnica, sindacabile solo per evidenti vizi logici o errori di fatto. Il rigetto della domanda annullatoria per assenza di illegittimità dell’atto comporta il rigetto della connessa domanda risarcitoria, difettando il presupposto dell’antigiuridicità della condotta.

Il Fatto

Una società agricola presenta al Comune istanza di permesso di costruire per una serra fissa, una serra stagionale e un’abitazione a servizio dell’azienda su un’area in ambito agricolo. Il Comune rigetta l’istanza con un provvedimento che articola una pluralità di ragioni: impatto paesistico, incoerenza dei materiali, contrasto con gli obiettivi del PGT, criticità viabilistiche e igienico-sanitarie, mancata dimostrazione dell’esistenza della società e dell’esigenza abitativa funzionale.

La società impugna il diniego e chiede il risarcimento del danno. Il Comune eccepisce inammissibilità e improcedibilità e, nel merito, chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione del Comune. La sopravvenuta Delibera di consiglio comunale n. 7 del 3 marzo 2021, in sede di revisione del PGT, impone per le aree in ambito agricolo di supporto alla rete ecologica comunale una superficie minima del lotto edificabile pari a mq. 10.000, ai sensi dell’art. 46, comma 3, delle norme tecniche di attuazione. Poiché l’area della società misura mq. 5.299, l’intervento non potrebbe comunque essere assentito. Ne deriva la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando il principio secondo cui tale declaratoria presuppone che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5774 del 2023).

Residua l’esame della domanda risarcitoria. Il Collegio ricorda che l’atto impugnato ha natura plurimotivata: la legittimità di una sola ragione fondante è sufficiente a sorreggerlo. In tal senso richiama il principio per cui il rigetto delle censure contro una delle autonome rationes rende superfluo l’esame delle altre (fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2910 del 2017, Sez. V, n. 4297 del 2017, Sez. IV, n. 2019 del 2018, Sez. V, n. 6190 del 2019, n. 4866 del 2020).

Nel merito resiste alle doglianze il capo motivazionale sull’impatto paesistico. Il parere della Commissione per il Paesaggio, recepito per relationem dal provvedimento, ha approfondito le ragioni di contrarietà: dimensioni rilevanti delle strutture, incoerenza dei materiali e degli ingombri rispetto al contesto agrario, qualificazione della serra fissa come capannone. L’istruttoria e l’ordito motivazionale risultano adeguati, secondo il modello già contemplato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1424 del 2018).

Il Collegio ribadisce che in materia di valutazioni paesaggistiche il potere amministrativo è altamente discrezionale e sindacabile solo per evidenti vizi logici o errori di fatto, non ravvisati. La società non ha dimostrato palesi illogicità, e i rilievi volti a sindacare nel merito le valutazioni dell’Amministrazione sono inammissibili.

Infondato il profilo esaminato, le altre censure restano assorbite. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell’antigiuridicità della condotta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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