Carta del docente al personale precario: giudice ordinario e ottemperanza, soggetto passivo il Ministero (TAR Liguria n. 962 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire, concernente il riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente al personale assunto a tempo determinato, provenga dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di una controversia in materia di pubblico impiego non devoluta alla giurisdizione amministrativa. La procura alle liti rilasciata prima del deposito della sentenza dell’Adunanza Plenaria che ha statuito l’insanabilità del relativo difetto nel processo amministrativo può essere sanata mediante il deposito di un nuovo mandato. Accertata l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di provvedere, nomina un commissario ad acta e fissa una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Alcuni docenti, assunti a tempo determinato, agivano dinanzi al Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice adito accoglieva la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare il beneficio, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre rivalutazione o interessi legali.
L’amministrazione non ottemperava alla pronuncia. I ricorrenti, quindi, proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Liguria. Nel corso del giudizio, il Collegio rilevava un potenziale difetto di valida procura alle liti, essendo quella originaria carente dei requisiti previsti dal codice del processo amministrativo. I ricorrenti depositavano successivamente un nuovo mandato, ammesso dal Collegio in quanto la procura originaria era stata rilasciata prima del deposito della sentenza dell’Adunanza Plenaria che ha dichiarato l’insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha constatato l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Il Collegio ha altresì nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che avrebbe dovuto provvedere, in caso di protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.
Su richiesta di parte, il TAR ha disposto anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice, mentre il dies ad quem coincide con il giorno dell’esecuzione del giudicato o, in difetto, con quello dell’insediamento del commissario ad acta.
La pronuncia si segnala per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, resa in una controversia di pubblico impiego non devoluta alla giurisdizione esclusiva. Quanto alle spese, il Collegio le ha liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, richiamando il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, sul punto citando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247.
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