Fascia di rispetto stradale: vincolo assoluto e insanabilità del condono (Cons. Stato n. 4435 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità gravante sulle fasce di rispetto stradali, disciplinato ratione temporis dal D.M. n. 1404/1968 e oggi dal d.P.R. n. 495/1992, opera ex lege, ha carattere assoluto e prescinde dalle specifiche caratteristiche dell’opera realizzata. Esso non assolve alla sola funzione di prevenire ostacoli materiali alla sicurezza del traffico, ma risponde all’esigenza di assicurare una fascia utilizzabile per finalità di interesse generale. Ne consegue che l’abuso edilizio realizzato dopo l’imposizione del vincolo è insanabile ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), legge n. 47/1985, restando la sanatoria ammessa solo per le opere eseguite prima dell’imposizione, previo parere ex art. 32 della stessa legge. La qualificazione della strada secondo il codice della strada e il decorso del vincolo rispetto alla data di ultimazione dell’opera costituiscono gli snodi del giudizio di compatibilità.

Il Fatto

La ricorrente, divenuta proprietaria nel 1983 di un appartamento in un complesso edilizio del Comune di Fondi, presentava nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per sanare un ampliamento realizzato dal precedente proprietario sulla parete esterna dell’unità abitativa. Durante l’istruttoria il Comune interpellava l’Azienda Strade Lazio per il nulla osta relativo alla fascia di rispetto della strada regionale 213 Flacca.

La società rendeva parere negativo, ritenendo l’opera ricaduta nella fascia di rispetto e quindi non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, respingeva il ricorso sulla base della preesistenza del vincolo rispetto al 1983. La questione approda in appello con censure sulla classificazione della strada, sull’ambito applicativo del D.M. n. 1404/1968 e sulla prevalenza della disciplina del PRG comunale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale: stabilire se l’ampliamento ricada nella fascia di rispetto e se il vincolo fosse operativo al momento della sua realizzazione. L’appellante sosteneva che l’immobile si trovi all’interno di un insediamento assimilabile a centro abitato, che la Flacca sia classificabile come strada extraurbana secondaria (tipo C) e che il PRG di Fondi preveda un distacco di venti metri, ampiamente rispettato.

La Sezione ritiene le censure non fondate. Il collegio osserva che, all’epoca del manufatto, la Flacca era ancora strada statale extraurbana: la declassificazione a regionale è intervenuta solo all’inizio degli anni Duemila. Il limite di venti metri dell’art. 8 delle NTA del PRG opera, infatti, solo per le strade provinciali e comunali, non per quella statale. Trova quindi applicazione la disciplina statale delle distanze, con la fascia di trenta metri dal ciglio.

Il punto giuridico decisivo è la natura del vincolo. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VII, n. 7822/2023; sez. VI, n. 7975/2021; sez. II, n. 3320/2020), la Corte ribadisce che la fascia di rispetto risponde a un interesse generale che trascende la sicurezza del traffico. Il dies a quo del vincolo non si ancora all’ultimazione o al collaudo della strada: si tratta di tutela anche preventiva, funzionale alla disponibilità delle aree sin dalla genesi dell’opera pubblica.

La Sezione distingue poi la natura del vincolo ai fini della sanatoria. Il vincolo ex art. 32 è di inedificabilità relativa e può essere rimosso dall’autorità preposta; quello ex art. 33, comma 1, lett. d) è di inedificabilità assoluta e comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione. Poiché l’ampliamento è del 1983 e il vincolo del D.M. n. 1404/1968 era già operativo, la sanatoria resta preclusa. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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