Atto confermativo del diniego di accesso e inammissibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 3574 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso che si limiti a richiamare e confermare un precedente provvedimento negativo non impugnato nei termini di decadenza costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso. La riproposizione di un’identica istanza ostensiva, priva di elementi di novità, non riapre i termini per l’impugnazione, né impone all’amministrazione di rinnovare l’audizione dei controinteressati che abbiano già espresso la propria opposizione. Il paradigma trova deroga solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’istanza originaria, oppure di una diversa prospettazione dell’interesse legittimante all’accesso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fondo attraversato da un tubo sotterraneo installato dai confinanti a servizio di un pozzo e di una vasca, ha promosso avanti al Tribunale di Ragusa un giudizio per accertare l’inesistenza della servitù vantata dai vicini. Per impostare la difesa ha chiesto alla società concessionaria del servizio idrico integrato di accedere ai dati relativi alla tipologia di fornitura e ai consumi idrici dei controinteressati, così da verificare se le loro esigenze possano essere soddisfatte dal servizio pubblico.
La società ha opposto un primo diniego in data 12 febbraio 2025 e, su nuova istanza del 12 maggio 2025, un secondo diniego in data 30 maggio 2025, anch’esso fondato sul richiamo alla precedente nota. La ricorrente ha impugnato quest’ultimo provvedimento. Il Collegio ha investito le parti della questione della possibile natura confermativa dell’atto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale. Il ricorso avverso il silenzio-rigetto sull’istanza del 30 novembre 2024, definito con sentenza n. 1227/2025, è stato notificato il 13 gennaio 2025 ed è antecedente al diniego espresso del 12 febbraio 2025, che non risulta impugnato, nemmeno con motivi aggiunti, in quel giudizio.
Il secondo diniego, oggetto del gravame, richiama espressamente la precedente nota e afferma di non poter che confermarne il contenuto. A fronte della mera riproposizione di un’identica istanza, priva di elementi di novità non evidenziati dalla ricorrente, l’amministrazione non aveva l’onere di informare nuovamente i controinteressati, che avevano già manifestato la propria opposizione. La natura confermativa del provvedimento risulta, dunque, evidente.
Il Tribunale richiama il principio della Cons. Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7: la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e l’impugnazione del successivo diniego, ove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Il paradigma è derogato solo in presenza di fatti nuovi o di una diversa prospettazione della posizione legittimante all’accesso, come precisato da Cons. Stato, Sez. II, 25 gennaio 2023, n. 884, Sez. III, 3 novembre 2022, n. 9567, Sez. V, 6 novembre 2017, n. 5996 e Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2476.
Ne deriva che l’azione ostensiva è ripetibile solo ove il comportamento dell’amministrazione risulti inadempiente rispetto agli aspetti di novità della fattispecie, evenienza esclusa nel caso concreto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione dei soggetti intimati.
Nota della Redazione
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