Recesso ad nutum dal conto corrente e obblighi antiriciclaggio: legittimo senza motivazione (ABF Collegio di Roma n. 2046 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato è legittimo senza obbligo di motivazione, poiché la previsione di un onere motivazionale è incompatibile con la natura stessa del recesso. La legittimità dell’esercizio del diritto non è subordinata alla comunicazione delle ragioni sottese, salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il riconoscimento di un preavviso ampio esclude tale violazione. La banca, inoltre, può declinare senza motivazione la richiesta di apertura di un conto corrente di base quando la comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o ricorrano giustificati motivi ostativi in materia di contrasto del riciclaggio.
Il Fatto
La ricorrente lamenta il recesso esercitato dalla banca dal rapporto di conto corrente, che assume arbitrario e in violazione del principio di buona fede, non essendo state fornite spiegazioni nonostante le richieste. Rileva che il conto, il solo detenuto, era utilizzato per la domiciliazione delle utenze, con gravi disagi per la gestione dei pagamenti. Chiede l’accertamento dell’illegittimità del comportamento, il ripristino del rapporto o, in alternativa, l’apertura del conto di base, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
L’intermediario eccepisce che il rapporto costituiva un’apertura di credito a tempo indeterminato, liberamente recedibile. Deduce di avere consegnato il preavviso con raccomandata del 2.4.2025 ed estinto il conto il 3.7.2025. Richiama l’art. 17, co. 5, delle Condizioni contrattuali, che non impone la comunicazione di un giustificato motivo, e precisa che il recesso si è reso necessario in esito agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al d.lgs. 231/2007. Contesta infine la documentazione del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1855 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto a tempo indeterminato con preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. L’art. 125-quater, co. 2, TUB prevede un preavviso di almeno due mesi verso i consumatori, ma limitatamente ai contratti di credito a tempo indeterminato, non per il conto corrente.
Secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, richiamato nel provvedimento, la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum. La sua legittimità non può essere subordinata alla comunicazione al cliente delle ragioni sottese. Il cliente non può pertanto avanzare pretese risarcitorie su tale aspetto, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede, come affermato dal Collegio di Roma, decisione n. 8626 del 22/07/2024.
Nel caso concreto, l’ampio preavviso riconosciuto esclude la violazione del principio di buona fede. L’intermediario ha inoltre chiarito, in sede di controrepliche, di avere agito per ragioni legate al rispetto della normativa antiriciclaggio. Sul punto il Collegio richiama il Collegio di Milano, decisione n. 7882/24: l’intermediario che richiama la disciplina antiriciclaggio ha comunque fornito una motivazione, e le ragioni di riservatezza connesse non consentono di pretendere ulteriori argomentazioni.
Quanto alla richiesta di apertura del conto corrente di base, il Collegio, pur prospettandosi una condanna a un facere infungibile estranea alla competenza dell’ABF, adotta un approccio sostanziale e decide nel merito come mero accertamento. La domanda è infondata per due ragioni. Anzitutto, la richiesta era stata presentata su un modulo dedicato ad altra operazione. Inoltre, l’art. 126-vicies, co. 2, TUB esclude l’obbligo di motivazione del rifiuto quando la comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o ricorrano giustificati motivi ostativi in materia di riciclaggio. Poiché l’intermediario aveva motivato il recesso richiamando la normativa antiriciclaggio, era legittimato a declinare senza motivare la richiesta.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato
- Art. 125-quater TUB – Contratti a tempo indeterminato
- Art. 126 TUB – Riservatezza delle informazioni