Perdita di chance da illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali (Cons. Stato n. 4866 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da perdita di chance non consegue automaticamente all’accertamento dell’illegittimità di una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali. Il ricorrente deve provare, anche in via presuntiva, la spettanza del bene della vita e l’esistenza di elevate probabilità di esito vittorioso, non essendo sufficiente la mera potenzialità o una generica aspirazione. La prova del nesso causale tra condotta illegittima ed evento dannoso deve collocarsi verso i range più elevati della scala probabilistica, in termini prossimi alla certezza. L’accertamento della condotta illegittima globalmente tenuta dall’amministrazione non sostituisce la verifica concreta della posizione del singolo candidato rispetto agli incarichi ambiti.
Il Fatto
La Regione Lazio avviava nel 2013 una campagna di reclutamento di dirigenti esterni, bandendo quarantadue incarichi di seconda fascia. I funzionari di categoria D impugnavano gli atti dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza n. 3670 del 2015 accoglieva il ricorso per superamento dei limiti percentuali agli esterni, mancata adozione del piano triennale del fabbisogno e difetto di ricognizione delle professionalità interne. La pronuncia era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4600/2020.
I ricorrenti agivano quindi per il risarcimento del danno derivante dalla condotta illegittima dell’amministrazione. Il TAR Lazio, con sentenza n. 12990/2022, rigettava la domanda rilevando che solo dal 2018 i funzionari di categoria D potevano essere valutati e che gli stessi non avevano provato il possesso dei requisiti richiesti dai bandi. Propongono appello, deducendo la violazione del giudicato, la sussistenza di tutti i requisiti dell’illecito e l’omessa pronuncia sulla lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del giudicato. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali erano contenuti nell’allegato H al regolamento regionale n. 1/2002, modificato dal regolamento regionale n. 14 del 2018 e dal regolamento regionale n. 1 del 2021, che ha introdotto l’interpello interno anche per il personale di categoria D. Prima di tale disposizione l’amministrazione non avrebbe potuto includere i funzionari di categoria D tra i destinatari dell’interpello interno: il TAR ha quindi correttamente inquadrato la vicenda, sulla quale non si è formato alcun giudicato.
La domanda risarcitoria, secondo la Corte, esige l’accertamento del nesso causale tra condotta commissiva ed evento dannoso e l’effettività del danno, passando per la valutazione concreta della posizione dei ricorrenti e della possibilità di ottenere gli incarichi ambiti, non per l’accertamento della condotta illegittima globalmente tenuta dalla Regione.
Il punto decisivo riguarda il danno da perdita di chance. Esso non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma richiede la prova di elevate probabilità di esito vittorioso, non integrabile dalla mera esistenza di probabilità pari tra gli aspiranti: occorre dimostrare il nesso causale in termini prossimi alla certezza (Cassazione civile sez. lav., 23 settembre 2024, n. 25442). La Corte distingue il nesso causale rispetto a un danno certo, retto dalla regola del “più probabile che non” (Cass., S. U., 11 gennaio 2008, n. 576), dai criteri di valutazione di un pregiudizio incerto nella sua reale verificazione, quale è la perdita di chance, per il quale la probabilità richiesta si colloca verso i range più elevati (Cass. civ. 9 marzo 2021 n. 6485, che pretende la “significativa probabilità”).
Per il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. non basta qualsiasi perdita economica, ma solo quella verificatasi con modalità contrarie al diritto: chi pretende il risarcimento deve allegare e provare la titolarità del bene della vita perduto o agognato (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534). Nel caso concreto nulla è dimostrato in ordine a concrete possibilità di assegnazione degli incarichi rispetto ad altri candidati.
Quanto all’omessa pronuncia, il vizio è deducibile sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e va accertato con riferimento alla motivazione nel suo complesso: sussiste solo se il punto controverso non è stato esaminato e non quando la decisione sul motivo risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario e incompatibile (Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422; Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821). L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione della difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato