Carta docente, ottemperanza e obbligo di erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 1594 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Qualora sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, se imputabile a condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere opposto alla parte incolpevole, che non deve subire le conseguenze della propria inerzia. Ne consegue la nomina del commissario ad acta per l’attuazione del giudicato, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Esponeva che il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria, e che la notifica dello stesso era rimasta priva di esito, con inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, riscontrando il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Il titolo risultava ritualmente notificato presso la sede dell’amministrazione e, dalla notifica, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non era stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda il caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Collegio ha precisato che, in tale ipotesi, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Il Tribunale ha quindi nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega. Al commissario è affidato il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio ha escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti e nei termini indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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