Favoreggiamento della prostituzione e convivenza non integrano il reato senza condotta agevolatrice (Cass. pen. Sez. III n. 39935 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera condivisione dell’abitazione con la persona che si prostituisce, o la sola sussistenza di un rapporto sentimentale, non integrano di per sé il delitto di favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3, comma 1, n. 8), legge n. 75/1958. La fattispecie richiede una condotta materiale che si traduca oggettivamente in un aiuto all’esercizio del meretricio, non essendo sufficiente un aiuto prestato alla persona che si prostituisce e non alla sua attività. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, già ritenuta non contraria ai parametri costituzionali dalla Corte costituzionale n. 141 del 2019, che colloca la legge Merlin nel modello abolizionista. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’etichetta della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., solleciti una rivalutazione del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 18/02/2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico dell’imputato per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi in danno della convivente. La pena inflitta era di anni due e mesi sei di reclusione, oltre a duemila euro di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 8), legge n. 75/1958; la violazione delle regole di valutazione della prova; l’illegittimo uso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, di condotte per le quali era intervenuta assoluzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2019, che aveva ricostruito le due opposte visioni della prostituzione. Secondo la prima, l’attività sarebbe espressione di autodeterminazione e andrebbe regolata come attività economica legale. Secondo la seconda, essa costituirebbe un fenomeno da contrastare per le sue ricadute sui diritti dei soggetti vulnerabili, sulla dignità umana, sulla salute e sull’ordine pubblico.
Il Giudice delle leggi aveva ascritto la legge Merlin al modello abolizionista: non si puniscono né l’offerta né la domanda, ma si criminalizzano le condotte parallele dei terzi che inducano, favoriscano o sfruttino la prostituzione altrui. In questa cornice il favoreggiamento assume funzione residuale e di chiusura, per colpire ogni condotta che renda più facile, comodo, sicuro o lucroso l’esercizio del meretricio.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento. Sono necessari la terzietà del favoreggiatore rispetto ai soggetti del rapporto e un’attività di intermediazione diretta a creare le condizioni del futuro accordo. La condotta agevolatrice può assumere le forme più varie e prescinde da un contatto diretto con il cliente. Deve però trattarsi di un aiuto all’esercizio della prostituzione in quanto tale, non di un aiuto prestato alla persona in nome della solidarietà o dell’amicizia.
Su questa base la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la mera condivisione del tetto o del talamo, o il solo rapporto sentimentale, non integrano il paradigma contestato. La Corte aggiunge che la questione difetta anche di rilevanza, poiché i giudici di merito hanno accertato una condotta ulteriore, consistente nell’aver tratto benefici economici e nell’aver agevolato il meretricio al fine di conseguire un profitto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Le censure sulla valutazione della prova non possono essere veicolate attraverso l’art. 192 cod. proc. pen., poiché le relative violazioni non sono stabilite a pena di nullità. Una volta ricondotta la doglianza al solo vizio di motivazione, il ricorso si risolve in una rivalutazione atomistica degli elementi, preclusa al giudice di legittimità, che sindaca il prodotto dell’ingegno e non il materiale probatorio. Il terzo motivo è inammissibile per genericità: l’assoluzione per un reato non impedisce di valorizzare i fatti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. ai fini del trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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