Imputato assente rappresentato dal difensore e notifica della proroga (Cass. pen. Sez. III n. 39936 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente, quest’ultimo è rappresentato dal difensore per tutta la durata del processo, ai sensi dell’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che tanto l’avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., quanto la comunicazione del provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., devono essere notificati al difensore e non personalmente all’imputato. L’omessa notifica del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità, poiché, in caso di omissione, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell’avviso di deposito tardivo della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato con sentenza di primo grado, il cui termine per il deposito della motivazione era stato prorogato con provvedimento notificato al difensore di fiducia. La sentenza fu depositata entro il termine prorogato. Il difensore non propose impugnazione.

Il condannato ha adito il giudice dell’esecuzione chiedendo la rinotifica della proroga del termine di deposito e la restituzione nel termine per impugnare, deducendo la nullità della notifica eseguita presso il difensore anziché nel domicilio eletto. Il Tribunale ha rigettato l’istanza. Propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte circoscrive il thema decidendum. L’istanza proposta al giudice dell’esecuzione mirava a dichiarare la non esecutività del titolo ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., mentre il rimedio invocato era quello restitutorio. Il Collegio richiama Sez. V n. 25556 del 2023, che distingue le disposizioni sull’esecuzione da quelle sulla restituzione nel termine, presupponendo le seconde la rituale formazione del titolo. La doglianza è quindi manifestamente infondata.

Nel merito, il ricorrente deduceva la nullità della notifica per mancanza dell’avviso ex art. 157, comma 8-bis, e art. 161, comma 01, cod. proc. pen., introdotti dalla riforma Cartabia. La Corte rileva che tali norme sono inconferenti: esse disciplinano la notifica all’indagato che ha nominato difensore nei casi in cui abbia diritto a riceverla personalmente.

Il Collegio richiama Sez. Un. n. 698 del 2019 (Sinito), che ha escluso la necessità di notificare l’estratto all’imputato assente. Dopo l’abrogazione della contumacia ad opera della legge n. 67 del 2014 e l’introduzione dell’assenza dell’imputato, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. La disciplina della rappresentanza processuale è ora incentrata sul difensore, sicché l’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. va letto in combinato disposto con l’art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Non si configura un’omessa notifica all’imputato, bensì una notifica eseguita ritualmente nelle forme previste dalla legge. Nessun diritto alla notifica personale spetta all’imputato assente, e la sua omissione non dà luogo ad alcuna nullità. Il principio si applica anche alla proroga ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., per identità di ratio.

La Corte aggiunge che, in caso di omessa comunicazione del provvedimento di proroga, il termine per impugnare decorre dall’avviso di deposito della sentenza, secondo il combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. VI n. 7104 del 2025; Sez. I n. 27902 del 2022). L’omessa comunicazione della proroga non costituisce causa di nullità (Sez. II n. 50143 del 2017). Il ricorso è quindi rigettato perché infondato e generico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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