Carta docente: ottemperanza all’obbligo di accredito e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1863 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito sulla Carta stessa. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è fondata e va accolta. Il giudice nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta, al quale è assegnato un ulteriore termine per provvedere in via sostitutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accordata quando risulti manifestamente iniqua: la Carta docente non costituisce un corrispettivo, ma un contributo destinato alla formazione del personale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, Sezione lavoro, n. 863 del 13 dicembre 2023, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, tramite la Carta elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015.

La sentenza era stata notificata al Ministero dell’istruzione e del merito il 19 dicembre 2023 a mezzo PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed era poi passata in giudicato. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, ma è rimasta inadempiente oltre il termine di moratoria.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che la notifica della sentenza era stata eseguita correttamente e che l’attestazione del passaggio in giudicato era stata resa il 4 novembre 2024. È dunque maturato il termine di centoventi giorni previsto dalla moratoria, senza che l’amministrazione abbia dato corso all’accredito.

Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della ricorrente.

Il giudice ha poi nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015.

È stata invece respinta l’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua. Il collegio ha sottolineato che la Carta elettronica docenti non ha natura di corrispettivo, ma di contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente: una funzione che rende inadatta la misura coercitiva.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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