Soccorso istruttorio doveroso davanti alla falsa legalizzazione dei documenti per la cittadinanza (TAR Lombardia n. 227 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza fondata sul rilievo di falsità materiale dei timbri e delle percezioni consolari apposti alla documentazione estera, non supportato da elementi probatori sul coinvolgimento dell’interessato, richiede la preventiva attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990. Il soccorso istruttorio non è una facoltà, ma un doveroso modus procedendi, espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo. L’art. 10 bis della legge n. 241/1990 consente all’interessato di produrre nuova documentazione in sostituzione di quella falsamente legalizzata già in fase procedimentale. Poiché il decreto di inammissibilità, diversamente dal diniego di cittadinanza, non preclude la riproposizione della domanda, pretendere una nuova istanza confligge con il divieto di aggravio procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino senegalese, è entrato in Italia nel 2003 per ricongiungersi al padre, ottenendo un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2021 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Con provvedimento del 26 marzo 2024 la Prefettura ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, sul rilievo che la competente Ambasciata italiana aveva espresso parere contrario alla legalizzazione della certificazione estera di nascita e di quella relativa ai precedenti penali, per falsità dei timbri e delle percezioni consolari. Il ricorrente ha impugnato il decreto, lamentando l’omesso invio del preavviso di rigetto e la propria buona fede, avendo appreso solo dalla notifica della falsità della documentazione riferita alla sola legalizzazione e non al contenuto degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, riconoscendo la fondatezza della censura relativa all’omessa attivazione del soccorso istruttorio, anche per il tramite del preavviso di rigetto. È pacifico in causa che la falsità posta a fondamento della pronuncia riguardi i timbri e le percezioni consolari apposti sulla certificazione estera e non già il contenuto dei documenti.

In ordine alla doverosità del soccorso istruttorio, il giudice richiama un precedente del TAR Lazio, Sez. V bis, n. 4887 del 21.4.2022, reso in un caso analogo: nel contesto di un’ipotizzata falsità materiale della documentazione, non supportata da idonei elementi probatori anche in ordine al coinvolgimento del ricorrente, nulla ostava alla regolarizzazione della domanda, rappresentando un ingiustificato aggravio la declaratoria di inammissibilità con contestuale invito alla ripresentazione.

Il Collegio ribadisce che il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990, quale espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione, non costituisce una facoltà ma un doveroso modus procedendi, volto a superare inutili formalismi in nome del favor partecipationis e della semplificazione. Il richiamo è anche a Cons. Stato, sez. VI, n. 3148 del 2020.

Nel caso di specie, l’inoltro del preavviso di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 avrebbe consentito al ricorrente di produrre nuova documentazione a sostituzione di quella falsamente legalizzata. Tale integrazione è coerente con la natura del provvedimento di inammissibilità, per come ricostruita dall’ordinanza n. 13 del 13.7.2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il decreto di inammissibilità non è equiparabile al diniego di cittadinanza e non preclude la riproposizione della domanda, mentre il decreto di rigetto preclude la nuova istanza per cinque anni. In assenza di preclusioni temporali, pretendere la presentazione di una nuova istanza confligge con il buon andamento e con il divieto di aggravio procedimentale.

Il decreto è quindi annullato. La Prefettura dovrà attivare nuovamente il procedimento mediante comunicazione al ricorrente entro trenta giorni, consentendogli la produzione di nuova documentazione entro un termine adeguato alla complessità di ottenerla. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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