Fermo amministrativo ex art 70 RD 2440/1923 senza indicazione titolo credito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69, comma 6, R.D. n. 2440/1923 non è soggetto all’onere, dettato dall’art. 70, comma 1, R.D. n. 2440/1923, di indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato: tale prescrizione riguarda i soli atti di cessione, delegazione, costituzione di pegno, pignoramento, sequestro e opposizione disciplinati dai commi da 1 a 4 dell’art. 69. Il fermo è misura cautelare e provvisoria, preordinata alla eventuale compensazione, e non richiede la previa e analitica ricognizione di tutte le ragioni di credito del soggetto che lo subisce. Esso può essere adottato anche quando il credito dell’amministrazione sia contestato, purché ne appaia ragionevole l’esistenza, potendo la ragione di credito derivare dall’inizio di un procedimento penale in cui l’amministrazione sia parte lesa. La sussistenza di un decreto ingiuntivo non opposto non impedisce il fermo, che non incide sul giudicato ma sospende temporaneamente il pagamento in vista della compensazione.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, impugnava innanzi alla Corte dei conti il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto il fermo amministrativo su tutte le somme a essa dovute dalle amministrazioni statali, fino alla concorrenza di oltre seicentomila euro, a garanzia di pretese risarcitorie connesse a un procedimento penale pendente a carico del precedente legale rappresentante.

La ricorrente deduceva l’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 69, comma 6, R.D. n. 2440/1923, la violazione dell’art. 70 e l’illegittimo uso del fermo per eludere il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, relativo a un credito di importo nettamente inferiore. Lamentava inoltre la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del danno. La Sezione respingeva l’istanza cautelare e, nel merito, rigettava il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’ambito applicativo dell’art. 70 R.D. n. 2440/1923. Secondo la ricorrente, la norma imporrebbe di indicare nel fermo il titolo e l’oggetto del credito. La Corte legge la disposizione in combinato disposto con l’art. 69 e conclude che essa riguarda esclusivamente gli atti di disposizione e di aggressione del credito elencati nei commi da 1 a 4, e non il fermo amministrativo, cui si riferisce il solo comma 6.

La ragione è sistematica: il fermo è una ritenuta cautelativa dei crediti del privato verso lo Stato, funzionale alla futura compensazione, e non un atto di definitiva disposizione. Esso blocca immediatamente i pagamenti senza necessità di una preliminare rassegna di tutte le ragioni di credito del soggetto che lo subisce, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. civ. Sez. Unite n. 423 del 1989; Cass. Sez. Un. n. 15382 del 2002).

Il secondo motivo investe l’asserito sviamento di potere: il fermo sarebbe stato usato per non pagare un credito accertato con decreto ingiuntivo definitivo. La Corte ribadisce che il giudice non è chiamato ad accertare l’effettiva esistenza del credito posto a fondamento del fermo, ma solo la ragionevolezza della sua supposizione al momento dell’adozione (Cass. Sez. Un. n. 7945 del 2003). La non perfetta coincidenza tra condotte, periodi e importi oggetto del fermo e quelli del decreto ingiuntivo esclude l’intento elusivo del giudicato.

Quanto alla ragione di credito, il Collegio la ritiene assistita da apparente e non inverosimile fondatezza, desunta dagli atti del procedimento penale, dal decreto di sequestro preventivo del G.i.p. e dalla sua conferma in sede di riesame, nonché dalle verifiche della Prefettura sulle inadempienze del servizio. I danni patrimoniali e all’immagine sono ritenuti ipotizzabili e la loro risarcibilità svincolata dall’accertamento penale definitivo, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 1441/2004).

Il ricorso è quindi rigettato in quanto infondato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione e al pagamento delle spese processuali del giudizio e della fase cautelare, liquidate ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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