Fermo dell’auto e guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 36510 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fermata del veicolo costituisce fase della circolazione stradale: è pertanto irrilevante, ai fini della configurabilità della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che al momento del controllo il conducente sia fermo all’interno dell’auto. La prova della condotta di guida può fondarsi sulle informazioni assunte in loco dagli organi di polizia, non soltanto sulla segnalazione anonima pervenuta alla centrale operativa. In tema di speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., la relativa struttura è definita dal legislatore mediante graduazione qualitativa della pena, abitualità del comportamento ed esclusione di categorie di reati; resta affidata al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore d’azione e d’evento e al grado di colpevolezza. Il diniego della causa di non punibilità e delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e dal richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Benevento per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09.03.2026, ha confermato la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione e, con memoria del 21.09.2026, ha insistito per l’accoglimento.

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ricavato la prova della guida dalla sola segnalazione anonima della presenza di un’auto contromano e dalla constatazione dell’imputato all’interno del veicolo in sosta nel corretto senso di marcia. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi perché meramente reiterativi di doglianze già disattese con percorso argomentativo logico e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La motivazione della Corte territoriale non si fonda solo sulla segnalazione anonima: i carabinieri avevano appreso da informazioni assunte in loco che il conducente, accortosi di aver imboccato l’arteria contromano, aveva repentinamente invertito il senso di marcia disponendosi sul lato destro.

La Corte richiama il consolidato orientamento per cui anche la fermata costituisce fase della circolazione ed è irrilevante che al momento del controllo il conducente fosse fermo all’interno dell’auto, richiamando Sez. 4, n. 4931 del 23/01/2024, Rv. 285750. La Corte territoriale ha quindi correttamente desunto la condotta di guida da elementi istruttori autonomi e verificabili.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile perché anch’esso meramente reiterativo e avversativo rispetto alle ragioni individuate dalla Corte territoriale. La struttura dell’art. 131 bis cod. pen. è stata compiutamente indagata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, che ha ricostruito il duplice piano dell’istituto: la graduazione qualitativa astratta, basata sull’entità e natura della pena e sull’abitualità del comportamento, con le esclusioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022; la ponderazione quantitativa affidata al giudice, rapportata al disvalore d’azione e d’evento e al grado di colpevolezza. La Corte territoriale ha escluso la minima offensività in ragione della gravità complessiva della condotta, costituita dalla guida in stato di ebbrezza contromano.

Con la medesima valutazione, e con pertinente richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., la Corte territoriale ha escluso le attenuanti generiche. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero alla luce della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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