Poteri del magistrato di sorveglianza e modifica delle prescrizioni esecutive (Cass. pen. Sez. I n. 36883 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza, chiamato a provvedere ai sensi dell’art. 62 l. 689 del 1981, può modificare le prescrizioni e le modalità di esecuzione stabilite dal giudice della cognizione soltanto quando sia mutata la situazione già valutata in sentenza, per il sopravvenire di fatti nuovi. Il dato testuale della “previa verifica dell’attualità delle prescrizioni” delimita e circoscrive tale potere: in assenza di elementi sopravvenuti, la valutazione del magistrato non può sovrapporsi a quella del giudice della cognizione. Il provvedimento di sorveglianza non può porsi quale critica, rivisitazione o correzione della decisione del giudice di merito, emendabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il Fatto
Con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare applicava al condannato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 220,00 di multa. La pena detentiva era convertita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 56 l. 689 del 1981, nella corrispondente sanzione di mesi otto di detenzione domiciliare, con facoltà di lasciare il domicilio dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e con permanenza nell’ambito territoriale regionale.
Trasmessa la sentenza al magistrato di sorveglianza, questi, con provvedimento del 23 aprile 2025, rilevata l’esistenza di numerosi precedenti a carico del condannato e di un procedimento pendente, riduceva a quattro ore giornaliere la fascia di allontanamento e limitava gli spostamenti al solo comune di residenza. Accolta solo in parte l’opposizione della difesa con riguardo all’ambito territoriale, il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 l. 689 del 1981.
La Motivazione della Corte
La questione investe il potere attribuito al magistrato di sorveglianza quando è chiamato a provvedere, a norma dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., all’ordinanza attuativa della sanzione sostitutiva disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile. La norma, come modificata dal d. lgs. 150 del 2022, prevede che il pubblico ministero trasmetta la sentenza al magistrato del luogo di domicilio del condannato e che questi provveda de plano, entro quarantacinque giorni, con ordinanza.
Il Collegio osserva che l’attività demandata in questa fase è, di norma, quella di confermare quanto stabilito nella sentenza in ordine alle modalità di esecuzione e alle prescrizioni. Il dato testuale — “previa verifica dell’attualità delle prescrizioni … provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario modifica” — impone di ritenere che il potere di modifica sia riconosciuto nel solo caso in cui la situazione sulla quale si è espresso il giudice della cognizione sia mutata.
Il termine “attualità”, infatti, delimita e circoscrive il potere del magistrato: la sua valutazione non può, in assenza di elementi nuovi, sovrapporsi a quella in precedenza effettuata. La Corte richiama, in termini di omologia, la disciplina della misura alternativa per cui le modifiche in peius delle prescrizioni imposte con l’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare devono essere giustificate dalla sopravvenienza di elementi nuovi idonei a mutare in maniera significativa i presupposti di fatto originariamente valutati (Sez. I n. 37345 del 28.09.2005, Meluzio; Sez. I n. 40328 del 25.09.2008, Ruggiero).
In materia di sorveglianza, i provvedimenti divenuti irrevocabili precludono qualsiasi modifica in mancanza di fatti nuovi. Con riferimento alle sanzioni sostitutive disposte all’esito del giudizio di cognizione, il magistrato non può quindi sovrapporre il proprio giudizio a quello effettuato sul medesimo materiale, a parità di situazione, dal giudice di merito, la cui decisione può essere emendata solo mediante i mezzi di impugnazione. In termini analoghi, con riguardo al giudice dell’esecuzione, si è affermato che il potere di interpretare il giudicato in situazioni eccezionali (Sez. Un. n. 42858 del 29.05.2014, Gatto) non si estende fino a una nuova valutazione di merito su elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione (Sez. I n. 32557 del 24.09.2025; Sez. I n. 50126 del 14.11.2023, Portaccio).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non è conforme a tali principi. Il magistrato, confermando in parte il provvedimento opposto, si è limitato a criticare la decisione del giudice della cognizione, senza confrontarsi con la relativa motivazione — che pure dava atto della situazione di salute del condannato e dei numerosi precedenti — e ha modificato le prescrizioni in assenza di fatti nuovi. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello originario, con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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