Fideiussione a garanzia di opere pubbliche e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Lombardia n. 3013 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il garante che agisce in relazione a una polizza fideiussoria a beneficio di un’amministrazione comunale fa valere diritti soggettivi fondati su un contratto autonomo di garanzia, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. Il giudice amministrativo non conosce delle domande relative al rapporto di garanzia, ai diritti di regresso e surrogazione del fideiussore, né della domanda di accertamento della condotta dell’ente o di condanna alla restituzione delle somme escusse. Ove la controversia investa il contratto di garanzia e non l’esercizio del potere amministrativo, il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Una società di assicurazione aveva rilasciato quattro polizze fideiussorie a beneficio del Comune per garantire la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione previste da un programma integrato di intervento, con riferimento a due società attuatrici poi fallite. Dopo il subentro di nuovi soggetti nella proprietà e nella gestione della residenza sanitaria assistenziale, la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che approvava la convenzione di completamento e gestione dell’immobile, la convenzione stessa, la successiva SCIA e le note comunali connesse.
La società ha lamentato che il Comune non potesse escutere la polizza prestata a favore del soggetto fallito, essendo subentrato un nuovo gestore tenuto a propria volta a prestare idonee garanzie, con il rischio di un doppio soddisfacimento dell’ente. La questione è giunta al giudice amministrativo unitamente a plurimi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare il difetto di giurisdizione. La ricorrente contesta gli atti impugnati perché li ritiene pregiudizievoli rispetto al rapporto di garanzia instaurato con le polizze, ma la controversia non attiene all’esercizio del potere amministrativo bensì alle vicende di un rapporto contrattuale.
Secondo le ordinarie regole del riparto, il giudice amministrativo non può pronunciarsi su un ricorso che investe diritti soggettivi scaturenti dal contratto di garanzia, né sulla domanda di accertamento della condotta dell’ente. Il garante può far valere diritti fondati sulla polizza, cioè sul contratto autonomo di garanzia stipulato con le società contraenti e avente il Comune come beneficiario, ma la tutela di tali diritti — di regresso e surrogazione — spetta al giudice ordinario, come chiarito dalla nota Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004.
Il Tribunale sottolinea che la ricorrente ha già adito il giudice ordinario, il quale si è pronunciato con sentenze passate in giudicato sulla legittimità dell’escussione. In quella sede è stato affermato che la polizza costituisce un contratto autonomo di garanzia con funzione indennitaria: il fideiussore si obbliga a pagare una somma predeterminata, diversa dall’obbligazione garantita, e non garantisce l’esatto adempimento dell’obbligazione principale ma indennizza il creditore insoddisfatto.
Ne consegue che il giudice amministrativo non può conoscere nemmeno della domanda di condanna del Comune alla restituzione della somma pagata in forza del contratto. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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