Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle garanzie fideiussorie escusse dal Comune (TAR Lombardia n. 3007 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sul ricorso con cui il fideiussore impugni il provvedimento comunale di proroga dei termini di una convenzione urbanistica e contesti la condotta dell’amministrazione nell’escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell’attuazione del programma. La controversia investe infatti diritti soggettivi scaturenti dal contratto autonomo di garanzia, estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda di accertamento dell’illegittimità della condotta e di restituzione delle somme escusse appartiene al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale del 15.11.2019, ha prorogato di tre anni i termini di validità della convenzione urbanistica sottoscritta il 15.11.2006 per l’attuazione del programma integrato di intervento relativo a un ambito edificatorio cittadino. La proroga mirava a consentire alle società attuatrici di completare le edificazioni private e le opere pubbliche previste dal programma.

La ricorrente, società di assicurazione del credito, aveva rilasciato a favore delle società attuatrici alcune polizze fideiussorie a beneficio del Comune, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle attrezzature di interesse generale. A seguito dell’escussione delle garanzie e dei pagamenti eseguiti, la società ha impugnato la proroga davanti al TAR, dolendosi dell’omessa considerazione dei pagamenti effettuati e chiedendo la restituzione delle somme, sul presupposto che le opere fossero state realizzate. Il Comune e alcune società attuatrici si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La ricorrente contesta il provvedimento gravato nella misura in cui esso incide sul rapporto di garanzia instaurato con la polizza fideiussoria: la domanda tende alla declaratoria di illegittimità della condotta comunale in ordine all’escussione delle polizze e alla restituzione delle somme versate.

Secondo le regole del riparto, il giudice amministrativo non può pronunciarsi su un ricorso che investe diritti soggettivi scaturenti dal contratto di garanzia, né sulla domanda di accertamento della condotta dell’amministrazione. La posizione azionata non attiene all’esercizio del potere pubblicistico di pianificazione, ma al rapporto obbligatorio sorto dalla garanzia.

Il Collegio osserva altresì che la ricorrente ha già adito il giudice ordinario, che si è pronunciato con sentenze passate in giudicato sulla legittimità dell’escussione della polizza da parte del Comune beneficiario. In quella sede è stato qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, con funzione indennitaria: il fideiussore si obbliga a pagare una somma predeterminata a fronte dell’inadempimento dell’obbligazione principale di facere, e non garantisce l’esatto adempimento della stessa.

Su queste premesse il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Tribunale compensa tra le parti le spese del giudizio e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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