Finanziabili anche i macchinari complessi che riducono il rischio da movimentazione manuale (TAR Lombardia n. 54 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008, l’Avviso Pubblico ISI 2020 non circoscrive il contributo ai soli macchinari semplici, ciascuno destinato a una funzione specifica. Sono finanziabili i macchinari complessi, nei quali alcune componenti riducono il rischio da movimentazione manuale dei carichi e altre, pur svolgendo funzioni diverse, sono necessarie al corretto funzionamento delle prime. L’art. 9 dell’Avviso Pubblico, che ammette le spese accessorie e strumentali indispensabili alla completezza del progetto, preclude limitazioni non espressamente previste: esse non possono essere introdotte dalla prassi amministrativa. Una ripartizione del finanziamento è ipotizzabile solo per componenti commercializzabili autonomamente, con proprio listino prezzi.
Il Fatto
La cooperativa agricola ricorrente, che lavora il latte dei soci e produce formaggio stagionato, ha chiesto alla sede INAIL di Mantova un finanziamento di € 130.000 a fronte di un costo complessivo indicato in € 256.000, nell’ambito dei progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi dell’Allegato 2 dell’Avviso Pubblico ISI 2020 per la Lombardia. Il progetto prevedeva l’acquisto di due macchine a piattaforma di sollevamento per il carico e lo scarico delle forme, da inserire nella linea di rivoltatura delle forme del secondo giorno.
L’INAIL ha negato il contributo, ritenendo che la riduzione del rischio fosse conseguita unicamente con il ribaltatore e che le altre componenti non fossero ammissibili; mancando un listino per i singoli componenti, non sarebbe stato determinabile l’importo finanziabile. Dopo l’accoglimento in sede cautelare ai fini del riesame, l’amministrazione ha annullato in autotutela il diniego, ma ha adottato un nuovo provvedimento di esclusione, sul rilievo che il macchinario non rientrerebbe nei tipi indicati nell’Allegato 2. La ricorrente ha impugnato anche tale atto con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina tutte le argomentazioni dell’INAIL, poiché la motivazione del provvedimento sopravvenuto costituisce una semplice riformulazione di quella originaria. Sul punto centrale, i giudici rilevano che l’Avviso Pubblico indica finalità e criteri di valutazione, ma non può scendere nei dettagli delle specifiche tecniche. L’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 17/2010 offre del resto una definizione funzionale di macchina, quale insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale.
Le definizioni inserite nell’Allegato 2, osserva la Corte, introducono un vocabolario omogeneo per le imprese partecipanti, ma non implicano che oggetto del finanziamento siano solo macchinari semplici. Per raggiungere gli obiettivi del bando sono finanziabili anche i macchinari complessi, in cui le componenti accessorie sono indispensabili al funzionamento di quelle dedicate alla riduzione del rischio da MMC.
Poiché l’art. 9 dell’Avviso Pubblico codifica il principio di estensione del finanziamento alle spese accessorie, solo nel bando vanno ricercate eventuali limitazioni. Limitazioni non previste esplicitamente non possono essere introdotte dalla prassi degli uffici, perché in tal modo si disapplicherebbe la stessa disposizione. Una ripartizione sarebbe ipotizzabile solo per componenti commercializzabili autonomamente, con un proprio listino: qui il macchinario è stato creato ad hoc e non è prodotto in serie.
L’analisi va quindi concentrata sulla funzionalità e completezza dell’innovazione. L’art. 3 dell’Avviso Pubblico pone il duplice divieto di ampliare la sede produttiva e di aumentare le lavorazioni attive: rispettate queste condizioni, il progetto è finanziabile anche quando solo alcune operazioni automatizzate presentino rischio da MMC. Il miglioramento della sicurezza può essere incrementale, e non è ragionevole negare il contributo perché l’automazione resta parziale.
Essendo dimostrata la riduzione del rischio in una lavorazione già attiva e non potendosi scindere funzionalmente né economicamente le componenti, il progetto va finanziato nel suo complesso. Il ricorso è accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati; la domanda risarcitoria è respinta, perché la posizione della ricorrente è adeguatamente tutelata dall’annullamento. Spese compensate e contributo unificato a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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