Nomina degli amministratori di società partecipata e assenza di patto di sindacato (TAR Emilia-Romagna n. 56 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Una società di capitali non muta la propria natura privata per effetto della partecipazione, totale o parziale, di un ente pubblico. Il socio pubblico concorre alla nomina degli organi societari uti socius e non iure imperii, esercitando esclusivamente i diritti che l’ordinamento ricollega alla qualità di socio. In assenza di un patto di sindacato efficace non sussiste alcun obbligo, legale o pattizio, di orientare il voto assembleare in una direzione determinata. La doglianza che assume l’illegittimità degli affidamenti dei servizi pubblici alla partecipata per la caduta del controllo analogo non si trasferisce, per illegittimità derivata, sulle deliberazioni consiliari che hanno autorizzato i Sindaci a esprimere il voto di nomina del consiglio di amministrazione.

Il Fatto

Una società a partecipazione mista gestisce servizi di interesse generale nel ciclo dell’acqua e dei rifiuti e nella distribuzione del gas e dell’energia. Il 65% del capitale appartiene a soci pubblici, il 25% a una società privata del settore, la restante parte ad altri privati. I soci pubblici avevano sottoscritto nel tempo patti di sindacato, l’ultimo dei quali scaduto il 30.04.2023.

Nel corso della seduta della Direzione del patto veniva approvato un ordine del giorno per la sottoscrizione di un patto definito “ponte”, funzionale a un nuovo accordo con i privati sulla ripartizione delle cariche. All’assemblea del 29.06.2023 il consiglio di amministrazione veniva nominato a maggioranza. Alcuni Comuni, rimasti in minoranza, impugnavano davanti al TAR la deliberazione consiliare che aveva approvato il patto “ponte”, il patto stesso e le deliberazioni dei Comuni che avevano autorizzato i Sindaci alla nomina, deducendo la perdita del controllo analogo e la conseguente illegittimità degli affidamenti diretti dei servizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non dover stabilire se la società sia soggetta a controllo analogo o costituisca un partenariato misto pubblico-privato, né se l’affidamento dei servizi sia avvenuto in house o mediante gara a doppio oggetto. Tali questioni sono estranee al perimetro della controversia e non vengono trattate.

Il ragionamento muove da due dati di fatto documentali: la scadenza dell’ultimo patto di sindacato il 30.04.2023 e la mancata formazione del patto “ponte”, per difetto dell’unanimità dei componenti. La votazione assembleare del 29.06.2023 è dunque avvenuta in assenza di un patto di sindacato. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 16335/2019 e Cass. Sez. Un. n. 24591/2016, il TAR osserva che la nomina degli amministratori delle società partecipate avviene sì sulla base degli indirizzi consiliari, ma pur sempre uti socius. I Sindaci hanno pertanto esercitato liberamente il diritto di voto, senza vincoli legali o pattizi di votare nella direzione auspicata dai ricorrenti.

I Comuni ricorrenti non deducono in realtà doglianze avverso la nomina del consiglio di amministrazione, rispetto alla quale il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione. Essi prospettano l’illegittimità, originaria o sopravvenuta, degli affidamenti presenti o futuri dei servizi pubblici, da ricondurre al venir meno del controllo analogo. Anche ammesso che tale requisito sia cessato, l’effetto inciderebbe su atti non esaminati nel giudizio: sarebbero gli atti a valle a risultare illegittimi.

Il Collegio esclude il rapporto di presupposizione, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1043/2022: il nesso deve essere così stretto nel contenuto e negli effetti da rendere l’atto successivo emanazione diretta e necessaria del precedente. In ogni caso è il vizio dell’atto presupposto a riflettersi sull’atto presupponente, non il contrario. Non è sostenibile che la nomina sia illegittima perché la società ha ottenuto l’affidamento diretto dei servizi: saranno semmai quegli affidamenti a doversi conformare alla nuova situazione.

Né si è verificata una privatizzazione della partecipata. A differenza del caso deciso da Cons. Stato n. 6142/2021, l’assetto proprietario è rimasto inalterato, le quote sono invariate in capo ai medesimi soci e non vi è stato ingresso di nuovi soci privati. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento delle questioni di rito e compensazione integrale delle spese per complessità e novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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