Finanziamento sostitutivo e carenza informativa: onere della prova sul consumatore (ABF Collegio di Torino n. 3082 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito ai consumatori, il ricorrente che lamenti la carenza informativa e la scorrettezza del comportamento delle consulenti in fase di stipula di un finanziamento sostitutivo deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, ai sensi dell‘art. 2697 c.c. La regolare sottoscrizione dei contratti e di un conteggio estintivo che rechi l’indicazione dell’importo da saldare e della condizione di pagamento di una determinata rata esclude l’indebito e non consente di ravvisare profili di irregolarità a carico dell’intermediario. L’accertamento del danno da responsabilità precontrattuale presuppone la dimostrazione specifica delle informazioni errate o omesse, non essendo sufficiente la prospettazione di un esito economico peggiorativo rispetto alla situazione precedente.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’intermediario A, aveva stipulato con l’intermediario B due contratti di finanziamento, il primo nel 2021 per complessivi € 41.596,16 da restituirsi in 96 rate e il secondo per € 16.657,28 con 96 rate di € 173,18. Nel settembre 2022, secondo la prospettazione della cliente, due consulenti dell’intermediario A l’avrebbero indotta a sottoscrivere un nuovo finanziamento di € 57.396,04, da rimborsare in 96 rate di € 531,13, prospettandole la congiunta estinzione dei due rapporti in essere e condizioni economiche più convenienti.
Risultava invece estinto il solo primo finanziamento. La ricorrente lamentava di essersi trovata a versare la rata del nuovo prestito oltre quella del rapporto non estinto, per complessivi € 704,31 mensili, e contestava l’addebito aggiuntivo di € 432,96, asseritamente trattenuto dall’intermediario B nonostante l’avvenuta estinzione. Chiedeva quindi il risarcimento del danno quantificato in € 15.799,82, o in diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. L’intermediario A chiedeva il rigetto; l’intermediario B eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario B. La ricorrente, in effetti, contesta anche nei suoi confronti l’addebito della rata di € 432,96 quale importo trattenuto nonostante l’estinzione. Su questo punto la domanda investe direttamente il comportamento dell’erogatore, sicché l’eccezione preliminare non è accolta.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la sequenza contrattuale sulla base della documentazione in atti, ritenendola pacifica tra le parti: la stipula dei due finanziamenti nel 2021, la sottoscrizione del nuovo contratto nel settembre 2022 e l’estinzione del solo primo rapporto mediante versamento di € 28.137,14.
Il passaggio centrale riguarda la carenza informativa. Il Collegio rileva che tutti i finanziamenti risultano regolarmente sottoscritti dalla ricorrente e che, con riferimento sia alla volontà di estinguere i primi due rapporti tramite il terzo sia alla condotta delle consulenti, la parte “nulla ha allegato a dimostrazione di quanto affermato”. Manca dunque la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.
Quanto all’addebito di € 432,96, la comunicazione inviata dall’intermediario B in data 22.09.2022, sottoscritta dalla cliente per ricevuta del conteggio estintivo, indica espressamente che l’estinzione sarebbe avvenuta a condizione del pagamento della somma di € 28.137,14, “considerando che venga regolarmente pagata la prossima rata in fase di prelievo pari a euro 432,96”. La rata era quindi parte integrante del conteggio e non un importo indebitamente trattenuto.
Su queste basi il Collegio applica il criterio dell’onere della prova e non ravvisa evidenti profili di irregolarità, sul piano contrattuale né nella condotta degli intermediari resistenti. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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