Finiture di opere abusive non sanabili e ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 485 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto di natura vincolata, ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori — ancorché riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro, del risanamento conservativo o delle pertinenze urbanistiche — ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente e non possono essere assentiti. La mancanza della sottoscrizione sulla copia notificata dell’atto amministrativo non ne inficia, di per sé, la validità e gli effetti, ove non metta in dubbio la riferibilità dell’atto all’organo competente.
Il Fatto
I proprietari di un appezzamento di terreno presentavano al Comune una richiesta di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per una serie di opere: rivestimento in pietra grezza dei muri di contenimento, battuto cementizio sulla stradella di accesso, vialetti in lastre di pietra, una parete di doccia e un lavello in pietra. Il Comune respingeva l’istanza, qualificando gli interventi come finiture di opere abusive, e adottava contestuale diffida alla demolizione e rimessa in pristino.
I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Sicilia deducendo difetto di motivazione, nullità per assenza di sottoscrizione e violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 37/1985, che escluderebbe dall’autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria e sistemazione dei suoli agricoli. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva appello la parte soccombente, riproponendo le censure e criticando la motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’impugnazione. Sul primo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo mai assistito da titolo, per la sua natura vincolata, non esige motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dall’abuso o il titolare attuale non ne sia responsabile. Ne deriva che l’attività di repressione costituisce attività vincolata, non assistita da particolari garanzie partecipative, non essendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8044 del 2022.
Il provvedimento è ritenuto adeguatamente motivato: esso richiama la localizzazione delle opere in zona di salvaguardia ambientale ex art. 17 delle N.T.A. del P.R.G., a regime di inedificabilità assoluta, e il sopralluogo congiunto del 27 aprile 2005 seguito dall’ordinanza di sospensione dei lavori.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che l’assenza di firma riguarda solo la copia notificata a mezzo dei messi comunali, non l’originale. La parte che eccepisce il vizio non ha integrato il supporto probatorio mediante accesso agli atti e produzione della copia dell’originale. In ogni caso, la mancanza di sottoscrizione non è idonea, di per sé, a mettere in discussione la validità e gli effetti dell’atto, ove non sia in dubbio la riferibilità dello stesso all’organo competente, in applicazione di una lettura sostanziale improntata ai principi di correttezza e buona fede.
Sul terzo motivo, la Corte conferma che le opere oggetto dell’ordinanza di ripristino riconducono a precedenti realizzazioni abusive, come desumibile dalla motivazione del provvedimento e dalla relazione del responsabile del procedimento. Poco rileva che la nota comunale qualifichi le opere come parziali o come finiture: la stessa nota esclude comunque la regolarizzabilità per contrasto con l’art. 17 delle N.T.A. Il Collegio ribadisce il principio dirimente: in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono la illegittimità dell’opera principale e non possono essere assentiti, non potendosi separare il destino dell’opera abusiva da quello delle sue finiture.
Nota della Redazione
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