Istanza di condono pendente e illegittimità dell’ordine di demolizione (TAR Liguria n. 484 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria o di condono edilizio rende illegittimo, in pendenza del relativo procedimento e in assenza di una preventiva determinazione su di essa, l’ordine di demolizione delle opere che ne formano oggetto, perché la demolizione vanificherebbe l’eventuale accoglimento dell’istanza. Il principio opera anche quando l’amministrazione assume l’insanabilità delle opere o il mancato deposito delle integrazioni documentali, in difetto di un formale provvedimento di rigetto. Resta invece legittima la misura ripristinatoria per gli interventi non assistiti da alcun titolo edilizio e non oggetto di domanda di sanatoria, essendo irrilevante la loro eventuale conformità alla disciplina urbanistica e il tempo trascorso dalla realizzazione.

Il Fatto

Il Comune di Cogorno ha ingiunto al proprietario ed esecutore la demolizione di una serie di opere realizzate in area gravata da vincolo paesaggistico: il cambio di destinazione d’uso di un locale da magazzino ad abitativo, nuovi volumi seminterrati, la demolizione e ricostruzione di una piscina con diversa forma e dimensioni, locali seminterrati e tettoie. L’interessato ha impugnato l’ordinanza deducendo, tra l’altro, che le opere avevano formato oggetto di istanze di condono edilizio non ancora definite e che la piscina era stata assentita con regolare concessione.

Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio, qualificato come pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria o di condono comporta l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato prima che su di essa sia intervenuta una determinazione, richiamando sul punto il precedente del T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 759 del 2024. La ratio è che la demolizione renderebbe vanificato l’eventuale accoglimento dell’istanza.

Quanto alle opere insistente sul primo mappale, la stessa amministrazione dà atto nella motivazione che esse hanno formato oggetto di procedimenti di sanatoria mai giunti a definizione: l’ordine di demolizione è pertanto illegittimo in parte qua. Identica conclusione vale per le opere del secondo mappale, rispetto alle quali il ricorrente ha prodotto copia della domanda di condono presentata nel 2004, relativa al cambio di destinazione d’uso e all’ampliamento per pertinenze. Tale documentazione integra un principio di prova sulla corrispondenza tra opere sanzionate e opere condonate, mentre la difesa comunale contesta il dato in modo meramente assertivo.

Il Tribunale precisa che l’illegittimità prescinde dal fatto che le opere siano asseritamente insuscettibili di regolarizzazione o che il privato non abbia fornito le integrazioni richieste, in assenza di formali provvedimenti di rigetto.

Diversa è la posizione della piscina. Il rilievo sui titoli abilitativi del 2008/2012 è inconferente, perché la contestazione riguarda non l’originaria piscina ma l’intervento di demo-ricostruzione con diversa forma e dimensioni, privo di titolo. Il tempo trascorso non legittima le opere né impone un onere motivazionale eccedente l’enunciazione dei presupposti; le censure sull’acquisizione gratuita sono inconferenti, poiché il provvedimento si limita a preannunciarla in caso di inottemperanza; la conformità urbanistica è irrilevante; l’intervento esorbita dal perimetro del risanamento conservativo e nessun rapporto di pertinenzialità è configurabile tra piscina e fabbricato agricolo.

Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento nei limiti della motivazione e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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