Firma dell’offerta da tutti i componenti del RTI e criteri on/off (Cons. Stato n. 6068 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di offerte presentate da raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento è elemento strutturale ed essenziale ai sensi dell’art. 68, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, affinché l’offerta possa giuridicamente ritenersi proveniente da ciascun componente e vincolarlo al contenuto della proposta. Tale funzione non è surrogata dal mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, che non assicura la coercibilità degli impegni verso i terzi e la serietà dell’offerta. La mancata sottoscrizione da parte di taluno dei partecipanti integra una carenza essenziale della volontà negoziale e giustifica l’esclusione. Quanto ai criteri premiali di tipo on/off riferiti a certificazioni e modelli organizzativi, in mancanza di una deroga espressa nella legge di gara il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento, non essendo logicamente ammissibile una attribuzione parcellizzata del punteggio.

Il Fatto

La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori di copertura di una discarica, affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Al termine della procedura il raggruppamento capeggiato da una società si colloca al primo posto, mentre il raggruppamento ricorrente si classifica secondo.

Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, proponendo motivi aggiunti dopo aver ottenuto l’accesso alla documentazione. L’aggiudicatario resiste con ricorso incidentale. Il TAR competente, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito in origine, respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese. Entrambi i raggruppamenti propongono appello, quello del secondo classificato in via principale e quello dell’aggiudicatario in via incidentale condizionata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti. In esito alla richiesta di chiarimenti ex art. 64, comma 3, c.p.a., la stazione appaltante conferma in modo univoco che tutta la documentazione richiesta era già presente sulla piattaforma di gara dalla data di pubblicazione. Da ciò discende la tardività delle censure che avrebbero dovuto essere proposte nel termine di decadenza.

Respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello, fondata sull’intervenuta stipula del contratto, il Collegio ritiene sufficiente la manifestazione dell’interesse all’accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria secondo cui tale interesse può essere esternato in giudizio dalla parte interessata, senza necessità di una dichiarazione formale nelle memorie.

Nel merito, il quarto motivo è fondato. Il disciplinare richiedeva la sottoscrizione digitale della domanda e delle offerte da parte di tutti i componenti del raggruppamento. La Corte afferma che la firma costituisce l’elemento che vincola ciascun proponente e assicura la serietà e affidabilità dell’offerta, non sostituibile dal mandato alla capogruppo, richiamando i precedenti Cons. Stato, sez. III, n. 6530/2020 e sez. V, n. 10721/2023. La difesa dell’aggiudicatario, secondo cui la firma apposta sulle cartelle compressi equivalesse alla firma dei singoli file, risulta generica e non comprovata, non essendo stato prodotto il disciplinare telematico invocato. La motivazione del TAR, che aveva privilegiato un’interpretazione sostanzialistica senza spiegare la riferibilità dell’offerta ai non firmatari, è pertanto errata.

Fondato è anche il terzo motivo, relativo all’attribuzione del punteggio al sub-criterio A.1. La Corte, applicando il criterio letterale di interpretazione della legge di gara, ritiene che la previsione faccia riferimento ai soli servizi e non ai lavori, come confermato dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante. Le esperienze dichiarate dall’aggiudicatario non risultano pertanto valutabili, e la qualificazione del proponente mediante certificazioni ISO e SOA è irrilevante ai fini del punteggio.

Quanto all’appello incidentale, il secondo motivo è fondato: in mancanza di una previsione espressa, i requisiti premiali di tipo on/off devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 1916/2020 e dalla delibera ANAC n. 1082/2020. Il Collegio annulla dunque l’aggiudicazione ai soli fini dell’art. 34, comma 3, c.p.a., senza caducazione del contratto ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.a., e dispone la riformulazione della graduatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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