Ecobonus, competenza del TAR del luogo degli effetti e divieto di cointestazione (TAR Toscana n. 487 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie concernenti i provvedimenti di diniego delle agevolazioni gestite da Invitalia s.p.a., la competenza territoriale si determina applicando il criterio degli effetti diretti dell’atto, ai sensi dell’art. 13, primo comma, ultima parte, cod. proc. amm., e non quello della sede dell’ente o dell’uniformità applicativa sul territorio nazionale. Il contributo ecobonus di cui all’art. 3, terzo comma, lett. a), d.m. 20 marzo 2019 richiede una perfetta identità soggettiva tra l’intestatario del veicolo consegnato per la rottamazione e quello del nuovo veicolo. La cointestazione del veicolo costituisce situazione proprietaria strutturalmente diversa dalla proprietà del singolo e non è ad essa assimilabile. L’eccezionale deroga dell’intestazione a familiare convivente richiede prova effettiva della circostanza, non fornita nel procedimento né in giudizio.
Il Fatto
Una società presentava domanda di concessione del contributo cd. Ecobonus previsto dal d.m. 20 marzo 2019 per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 ibrido benzina/elettrico, con contestuale demolizione di un veicolo usato. Invitalia s.p.a., dopo preavviso di rigetto e acquisizione delle controdeduzioni, rigettava l’istanza con provvedimento notificato il 1° dicembre 2022, rilevando che il veicolo destinato alla demolizione risultava intestato a soggetto diverso dall’acquirente e che non era stata caricata documentazione attestante la qualità di familiare convivente.
La società impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del d.m. 20 marzo 2019, e chiedeva il risarcimento dei danni. Si costituivano i Ministeri competenti e Invitalia, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza. Richiamando il superamento di un precedente orientamento (Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 4131/2012 e n. 2560/2011), il Tribunale aderisce alla più recente ricostruzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ord. 30 agosto 2021, n. 6067), che attribuisce prevalenza al criterio degli effetti diretti dell’atto rispetto alla sede dell’ente.
La Sezione esclude rilievo alle argomentazioni di politica giudiziaria, quali l’esigenza di uniformità degli indirizzi o di contenimento del carico del TAR centrale, riservate al legislatore. Osserva che gli artt. 14 e 135 cod. proc. amm. non includono tali controversie tra quelle di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio. Il criterio decisivo è dunque verificare se gli atti adottati da Invitalia, soggetto con sede in Roma, producano effetti limitati all’ambito territoriale regionale.
Poiché gli effetti del provvedimento sfavorevole si radicano ed esauriscono nel territorio della Regione Toscana, il Collegio riconosce la competenza territoriale del TAR Toscana, richiamando anche la giurisprudenza di primo grado (TAR Veneto, sez. IV, ord. 7 febbraio 2025, n. 48).
Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 3, terzo comma, lett. a), d.m. 20 marzo 2019, riproducendo l’art. 1, comma 1057, legge n. 145/2018 come modificato dall’art. 10-bis d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, esige che il veicolo da rottamare sia intestato allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente. Il Collegio ritiene necessaria una perfetta identità soggettiva, escludendo che la cointestazione del nuovo veicolo possa essere assimilata all’intestazione singola.
Irrilevante è la gerarchia delle intestazioni, poiché rileva la situazione globale di cointestazione, strutturalmente diversa. Non è provata la deroga del familiare convivente. L’azione di annullamento è respinta; quella risarcitoria è respinta anche per difetto di quantificazione e prova del pregiudizio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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