Firma scansionata non valida e domanda esclusa dalla progressione interna (Cons. Stato n. 17 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di partecipazione a una procedura selettiva interna inviata per via telematica è validamente sottoscritta solo nelle forme tassative dell’art. 65, comma 1, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 82/2005. L’apposizione dell’immagine scansionata della firma autografa in calce al documento informatico non integra alcuna delle modalità equipollenti ivi previste e non attesta la certa riferibilità della domanda al dichiarante. La clausola del bando che impone la sottoscrizione a pena di esclusione, priva di ambiguità e non impugnata, preclude il soccorso istruttorio quando difetti ab origine un elemento essenziale e non una mera irregolarità formale. La natura interna della procedura e l’inoltro dalla casella istituzionale non valgono a sanare l’inosservanza delle regole sulla sottoscrizione.

Il Fatto

La Regione Calabria indice una procedura valutativa per le progressioni verticali in deroga tra le aree, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, riservata al personale di ruolo del Consiglio regionale per dieci posti nell’area degli istruttori. Il dipendente, in servizio nell’area degli operatori esperti, trasmette domanda mediante la casella di posta istituzionale, allegando l’immagine scansionata della propria firma autografa e il documento di identità. L’amministrazione esclude la domanda per difetto di sottoscrizione digitale o autografa e nega la regolarizzazione richiesta.

Il TAR Calabria accoglie il ricorso principale, ritenendo la domanda non inesistente e la firma scansionata idonea a identificare il candidato; dichiara invece inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione. La Regione appella deducendo violazione della lex specialis, del principio di par condicio e delle norme sul documento informatico.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal dato testuale dell’avviso: l’art. 2 impone la domanda «debitamente sottoscritta» e l’art. 3 considera inammissibili le domande non sottoscritte. Tali previsioni, non impugnate, vanno lette alla luce dell’art. 38, commi 1 e 2, d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 82/2005, che ammettono come equipollenti alla firma digitale solo la sottoscrizione autografa con documento di identità o l’invio da domicilio digitale o PEC qualificata.

Il Collegio rileva che la fattispecie concreta non rientra in alcuna di queste ipotesi: la domanda non è sottoscritta con firma digitale, non è firmata di pugno e scansionata unitamente al documento, né è trasmessa secondo le modalità della lett. c-bis).

Di qui la critica al ragionamento del primo giudice: il cd. «indebito procedimento di sottoscrizione» non è una semplice irregolarità. L’immagine della firma applicata al file non attesta la certa riferibilità della domanda al dichiarante. La peculiarità della procedura interna e l’invio dalla mail di servizio non assumono rilievo dirimente, perché la modalità di trasmissione prescelta non è quella prevista dalla legge.

Il Consiglio esclude poi il soccorso istruttorio: non si tratta di sanare un vizio formale, ma di recuperare ex post un elemento essenziale mancante ab origine, richiesto a pena di esclusione da una clausola chiara e non contestata. I precedenti invocati dall’appellato, tra cui Cons. Stato, VII, n. 3863 del 2025, risultano inconferenti, non essendo in discussione né la clausola di esclusione né la sua ambiguità.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza del TAR Calabria n. 320/2025, il ricorso principale è rigettato. Le spese processuali sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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