Revoca della patente e triennio: nulla osta prefettizio senza riabilitazione (TAR Puglia n. 1472 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il triennio dalla revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada, il Prefetto non può subordinare il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente al previo conseguimento della riabilitazione penale. Il termine di cui all’art. 120, comma 3, cod. strada, nel testo anteriore alla novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, opera come condizione unica e non aggiuntiva rispetto ai requisiti morali del primo comma. Il Prefetto è tuttavia titolare di un potere discrezionale a esito libero: deve compiere una nuova istruttoria sulle esigenze lavorative e di salute dell’istante, senza riesaminare la pericolosità sociale. Il diniego fondato esclusivamente sul mancato conseguimento della riabilitazione è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di revoca della patente risalente a vicende di prevenzione e a condanne per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, presentava in data 15 ottobre 2024 istanza alla Prefettura per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente e l’eliminazione dell’ostativo. Non ricevendo riscontro, impugnava il silenzio asseritamente rigetto formatosi sull’istanza.
Con nota del 21 novembre 2024 la Prefettura riscontrava la richiesta in termini sostanzialmente negativi, significando che la domanda andava inoltrata ai competenti uffici della Motorizzazione Civile. Il ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso tale nota. La Sezione, in sede cautelare, sospendeva il provvedimento e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. La vicenda si colloca prima della novella recata dall’art. 8 della legge n. 177/2024, in vigore dal 10 dicembre 2024. In applicazione del principio tempus regit actum, al provvedimento impugnato si applica il testo precedente dell’art. 120, comma 3, cod. strada. Sussiste quindi la giurisdizione amministrativa, in ragione del potere discrezionale allora spettante alla Prefettura.
Il ricorso introduttivo è respinto: nessuna norma prevede la formazione del silenzio rigetto su istanze di tal genere. Al più si è formato un silenzio inadempimento, venuto meno con la nota del 21 novembre 2024.
Sui motivi aggiunti il Tribunale conferma integralmente l’ordinanza cautelare. Richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8439 del 2022 e n. 11077 del 2022, secondo cui la riabilitazione non è condizione che si aggiunge al decorso del triennio. Il Collegio prende atto del precedente indirizzo di segno opposto (TAR Puglia, Lecce, n. 532 del 2022), che aveva qualificato il comma 3 come norma in aggiunta al comma 1, e lo abbandona.
La soluzione opposta, osserva il Tribunale, esporrebbe il destinatario della revoca a un trattamento sempre peggiore rispetto a chi chiede la patente per la prima volta, attribuendo al termine triennale la sostanza di una sanzione ex lege. Decorso il triennio, il Prefetto deve compiere una nuova attività istruttoria, calibrata sulle motivazioni dell’istante, verificando esigenze lavorative o di salute, secondo il principio espresso dalla Corte cost. n. 99 del 2020.
Il provvedimento prefettizio ha invece riscontrato negativamente l’istanza per il solo mancato conseguimento della riabilitazione, senza una valutazione discrezionale a esito libero. È dunque illegittimo e va annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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