Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela ambientale (TAR Sardegna n. 309 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza che, pur formalmente autonoma, si sostanzi nella sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela rispetto a un precedente provvedimento di diniego già adottato e impugnato in sede giurisdizionale. L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, prefigurato dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990 in termini di mera facoltà, non è coercibile ab extra, con la conseguenza che sulla relativa istanza non si forma il silenzio e l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è inammissibile. La sopravvenuta relazione tecnica di parte non integra un fatto nuovo, ma un documento volto a corroborare fatti già allegati e ritenuti insussistenti dall’ente, valutabile nel giudizio pendente avverso il primo diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di immobili ubicati in prossimità e sopra un esercizio commerciale, ha presentato al Comune un esposto per inquinamento acustico, lamentando immissioni sonore intollerabili provenienti dal locale e lesive della quiete e della salute propria e dei propri inquilini. Analoga istanza era già stata proposta in precedenza e si era conclusa con un provvedimento di chiusura e archiviazione del procedimento, ritenuti insussistenti i presupposti per intervenire.

Avverso quel diniego il ricorrente ha proposto ricorso, munito di istanza cautelare, respinta dalla Sezione. Preso atto dell’ordinanza, ha affidato incarico a un tecnico di parte e, ottenuta la relazione, ha presentato una nuova istanza, dolendosi del mancato riscontro del Comune e chiedendo la declaratoria del silenzio-inadempimento e l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, l’assenza di un procedimento tipizzato e l’insussistenza di un obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge le prime due eccezioni. Richiamando la legge n. 447/1995, all’art. 9, rileva che i ricorrenti sollecitano l’esercizio del potere sindacale di ordinanza per eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente: si tratta di potere pubblicistico, rispetto al quale la posizione dei terzi interessati è di interesse legittimo. La giurisdizione amministrativa sussiste, e parimenti esiste il fondamento normativo dell’istanza.

È invece fondata la terza eccezione. L’istanza su cui si sarebbe formato il silenzio va rettamente qualificata come richiesta di intervento in autotutela rispetto al precedente provvedimento di diniego, adottato solo pochi mesi prima e già impugnato con giudizio pendente. Il ricorrente fonda la nuova istanza sull’ordinanza cautelare di rigetto, assumendo che la perizia di parte costituisca un fatto nuovo idoneo a imporre all’ente un nuovo provvedere.

La tesi non regge. La perizia non è un fatto nuovo: i fatti sono accadimenti materiali non avvenuti o non conosciuti, non documenti formati successivamente che corroborano fatti già allegati. Il documento, al più, avrebbe dovuto essere depositato nel giudizio pendente per sostenere il difetto di istruttoria del diniego. Ammettere il contrario esporrebbe l’amministrazione a un dovere di provvedere senza conclusione sulla medesima vicenda sostanziale, mai mutata secondo lo stesso ricorrente.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui non si ravvisa alcun obbligo di pronunciarsi su un’istanza di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del riesame, facoltà ampiamente discrezionale. Oltre al dato testuale dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, opera il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati, che sarebbe frustrato da un riesame surrettizio. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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