Fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo: non tassabile se già soggetta a imposta sostitutiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 15695 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di finanziamento e le garanzie, pur se enunciate in un atto giudiziario come un decreto ingiuntivo, non sono soggette a imposta di registro ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 quando risultino già assoggettate a imposta sostitutiva. Tale norma, disciplinando l’imposizione degli atti enunciati e non registrati, non riguarda né l’enunciazione di atti esenti né gli atti soggetti a imposizione sostitutiva, che hanno già scontato il tributo e non possono essere nuovamente tassati. L’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973, che esclude l’esenzione per gli atti giudiziari relativi a operazioni di finanziamento, non comporta l’assoggettamento a registro dei contratti già colpiti da imposta sostitutiva.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il mancato rimborso di un finanziamento garantito da ipoteca e fideiussioni, riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione per l’imposta di registro calcolata in misura proporzionale sull’importo del provvedimento monitorio, inclusiva della somma relativa alla fideiussione ivi enunciata. La società, ritenendo che l’operazione sottostante fosse già stata assoggettata a imposta sostitutiva, impugnava l’avviso. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respingevano il ricorso, ritenendo applicabile il regime ordinario di imposta agli atti giudiziari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 601/1973. Ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui la fideiussione enunciata in una sentenza o in un decreto ingiuntivo è soggetta all’imposta di registro nella misura dello 0,5%, salvo che l’operazione sottostante risulti già soggetta a imposta sostitutiva. In tal caso, l’effetto sostitutivo impedisce la tassazione dell’enunciazione.
La Corte ha quindi distinto la fattispecie in esame. Il fatto che l’art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973 non estenda il regime di imposta sostitutiva agli atti giudiziari relativi a operazioni di finanziamento non implica che i contratti di finanziamento e le garanzie, per il solo fatto di essere enunciati in quegli atti, diventino soggetti anche all’imposta di registro. L’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 disciplina esclusivamente l’imposizione degli atti enunciati e non registrati e non riguarda né l’enunciazione di atti esenti né quella di atti già soggetti a imposizione sostitutiva, i quali non possono essere nuovamente tassati.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità, inclusa la recente pronuncia Sez. 5, n. 1789 del 26 gennaio 2026 e il precedente di Sez. 5, n. 22829 del 2013, la Corte ha affermato la necessità di dare continuità all’orientamento secondo cui le operazioni già soggette a imposta sostitutiva, pur enunciate in atti giudiziari, non scontano ulteriormente l’imposta di registro. Il ricorso è stato pertanto accolto, con rinvio alla Corte di merito affinché valuti le allegazioni della società in ordine all’intervenuto pagamento dell’imposta sostitutiva.
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Nota della Redazione
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