Revocazione per errore di fatto esclusa per errore di giudizio su improcedibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 21653 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, senza necessità di particolari indagini ermeneutiche. L’errore deve essere essenziale e decisivo e non deve avere ad oggetto un fatto controverso o controvertibile tra le parti. Quando la pronuncia di legittimità omette di rilevare l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, non si realizza una falsa percezione della realtà processuale, ma un’erronea valutazione giuridica degli atti: il vizio integra pertanto un errore di giudizio, non sindacabile in sede di revocazione ex art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione provinciale di Teramo il sollecito di pagamento e la messa in mora relativi alla TARI 2018 emessi dal Comune, ottenendo il rigetto del ricorso. L’appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale veniva accolto parzialmente, con l’applicazione per il 2018 delle tariffe meno gravose approvate per il 2019 e la riduzione della parte variabile.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione; la Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8326 del 2025, accoglieva il ricorso principale, cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo, ritenendo che il documento prodotto non giustificasse l’applicazione delle tariffe dell’anno 2019. Avverso tale ordinanza la società proponeva revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo che il Collegio non si sarebbe avveduto dell’omesso deposito della copia autentica della sentenza notificata, munita della relata di notifica, adempimento imposto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso per revocazione, richiama i presupposti necessari per la configurabilità dell’errore di fatto revocatorio: l’errore di percezione deve emergere con immediatezza dal contrasto tra la sentenza impugnata e gli atti processuali; deve avere carattere essenziale e decisivo; deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità; non deve avere ad oggetto un punto controverso o controvertibile. Inoltre, la mera erronea valutazione delle risultanze processuali e l’errata interpretazione dei motivi di ricorso non rientrano nell’area degli errori revocatori, in quanto costituiscono errori di giudizio.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che nell’ordinanza impugnata non vi è alcuna affermazione da cui desumere una falsa percezione della realtà, come la supposizione dell’avvenuto deposito di una copia autentica della sentenza con relata di notifica. La decisione, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia, sarebbe incorsa semmai nella violazione di una norma processuale. Tale omissione, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, integra un errore di giudizio e non un errore percettivo: non è la mancata rilevazione della tardività o dell’improcedibilità a costituire l’errore revocatorio, ma solo l’inesatta supposizione, esplicitata in motivazione, dell’esistenza di un fatto processuale.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso per revocazione, condividendo le conclusioni del Pubblico Ministero. Nulla è dovuto per le spese, essendo il Comune rimasto intimato. Viene infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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