Il silenzio-inadempimento della Prefettura sulla convocazione per il contratto di soggiorno è illegittimo (TAR Lombardia n. 2830 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata conclusione, mediante provvedimento espresso, del procedimento amministrativo relativo al nulla osta al lavoro subordinato, allorché il datore di lavoro abbia effettuato la comunicazione obbligatoria di assunzione e il lavoratore abbia diffidato l’Amministrazione a provvedere sulla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e sulla trasmissione del modello di richiesta del permesso di soggiorno. Decorso inutilmente il termine per provvedere, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso, anche di natura negativa, non potendo il silenzio protrarsi oltre i termini di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, risultava destinatario di un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione in data 20 maggio 2024. A distanza di oltre un anno, il datore di lavoro provvedeva alla comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. n. 181/2000 e dell’art. 6 d.lgs. n. 297/2002.
Nonostante la diffida del 17 febbraio 2026, con la quale il lavoratore invitava la Prefettura a convocarlo per la stipula del contratto di soggiorno e a trasmettere il modello di richiesta del permesso di soggiorno alla Questura, l’Amministrazione non adottava alcun provvedimento, né rappresentava le ragioni del ritardo. Avverso tale inerzia veniva proposto ricorso ai sensi del rito avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, ritenendolo configurabile alla luce del quadro normativo che disciplina il procedimento di ingresso per lavoro subordinato e della intervenuta diffida, che aveva riattivato il dovere di conclusione del procedimento con un atto espresso.
Decorso il termine per provvedere senza che la Prefettura avesse emanato alcun atto, né rappresentato le ragioni dell’inerzia, il Collegio ha ritenuto integrato il silenzio-inadempimento. La mancata convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e la mancata trasmissione del modello di richiesta del permesso di soggiorno alla Questura costituiscono, infatti, atti dovuti all’esito del rilascio del nulla osta e della comunicazione obbligatoria di assunzione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza/diffida del 17 febbraio 2026. Al contempo, il Tribunale ha ordinato alla Prefettura di concludere con un provvedimento espresso il procedimento amministrativo relativo al nulla osta, non essendo consentito all’Amministrazione di permanere inerte oltre i termini di legge.
Le spese di lite, liquidate in misura equitativa, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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