Fiscalizzazione dell’abuso mai applicabile alle opere in zona paesaggistica (Cass. pen. Sez. III n. 41208 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni edilizie, la procedura di fiscalizzazione dell’abuso prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, non possono essere considerate in parziale difformità dal titolo abilitativo. Gli interventi eseguiti in tale zona in difformità dal titolo si considerano in variazione essenziale e dunque in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato. Il giudice dell’esecuzione, nell’apprezzare la richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione, verifica la sussistenza dei presupposti di fatto che consentono di escludere l’accesso alla fiscalizzazione.
Il Fatto
Una sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa dal Tribunale di Grosseto, aveva accertato la realizzazione di un corpo di fabbrica residenziale, il cambio di destinazione di un locale magazzino e l’ampliamento della volumetria del fabbricato principale, in assenza di permesso di costruire e in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Con la stessa sentenza era stata ordinata la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell’imputata. La Procura aveva poi ingiunto alla ricorrente di demolire nel termine di sessanta giorni.
La condannata aveva proposto incidente di esecuzione, chiedendo un accertamento peritale per verificare la possibilità di eliminare le opere senza pregiudizio per la parte legittima e di accedere alla fiscalizzazione dell’abuso. Il giudice dell’esecuzione, all’esito della perizia, aveva accertato la fattibilità della demolizione senza pregiudizio per le opere legittime e aveva rigettato la richiesta, assegnando un nuovo termine di sessanta giorni. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe negato la fiscalizzazione e la sospensione dell’ordine, decidendo su una questione riservata al giudice amministrativo in violazione del principio di separazione delle giurisdizioni. Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
La Corte muove dal principio per cui l’ordine di demolizione impartito con la sentenza non è caducato automaticamente neppure dal rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. Il giudice dell’esecuzione deve controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di forma e sostanza, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere da demolire e la conformità delle disposizioni regionali ai principi della legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005). Allo stesso giudice è attribuita, in presenza di una mera richiesta di sanatoria, la verifica dei possibili esiti e dei tempi della procedura (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007; Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007; Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003).
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è correttamente uniformato a tali principi, valorizzando la concreta possibilità di demolire la parte abusiva senza pregiudizio per le opere legittime, circostanza che esclude la revoca dell’ordine a seguito del pagamento della sanzione. La fiscalizzazione, ricorda la Corte, trova applicazione in via esclusiva per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non equivale a una sanatoria dell’abuso: non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere, che vengono tollerate nello stato in cui si trovano solo in funzione di conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sez. 3, n. 28747 del 11/05/2018).
Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’intervento. Le opere erano state realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale in difformità dall’autorizzazione. La Corte ribadisce il principio per cui la fiscalizzazione non è mai applicabile alle opere realizzate in zona vincolata, perché queste, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, non possono essere ritenute in parziale difformità: tutti gli interventi eseguiti in tale zona in difformità dal titolo si considerano in variazione essenziale e quindi in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato (Sez. 3, n. 1443 del 18/11/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 40565 del 03/10/2024; Sez. 3, n. 37169 del 06/05/2014; Sez. 3, n. 1486 del 03/12/2013, dep. 2014).
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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