L’omesso preavviso di rigetto vizio radicale nel diniego di revoca del divieto (TAR Sicilia n. 1118 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo discrezionale di revoca del divieto di detenzione di armi, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 integra un vizio radicale dell’atto. A seguito della modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 operata dall’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. n. 76/2020, l’esclusione dell’annullabilità non si applica più al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Ne consegue che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione dell’atto viziato, presumendosi la rilevanza causale dell’omissione nel corretto esercizio del potere. Il giudice amministrativo non può sostituire le valutazioni discrezionali non ancora esercitate dall’amministrazione, con assorbimento delle censure di merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi a suo tempo disposto nei suoi confronti. Il diniego si fondava su una condanna per truffa e su rapporti di parentela con soggetti condannati per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Il ricorrente ha articolato due motivi: violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancato preavviso di rigetto. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 29 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle regole sull’ordine di esame dei motivi fissate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015. In mancanza di espressa graduazione, il giudice di primo grado ha l’obbligo di pronunciarsi su tutte le censure, salvo le deroghe previste dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Su questa base il Tribunale qualifica la violazione del preavviso di rigetto come vizio talmente radicale da assorbire ogni altra censura. Il percorso argomentativo si fonda sulla modifica dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ad opera del d.l. n. 76/2020: la norma ha sottratto espressamente all’area della mera irregolarità i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
Il Collegio ricorda che, secondo l’orientamento precedente (Cons. Stato, sez. II, n. 1081 del 2020), l’omissione del preavviso non comportava caducazione automatica dell’atto in assenza di un pregiudizio effettivo. La riforma ha invertito questa conclusione. Nei provvedimenti discrezionali — e solo in questi — l’omessa comunicazione del preavviso determina necessariamente l’annullamento, presumendosi iure et de iure la rilevanza causale dell’omissione (Cons. Stato, sez. III, n. 7267 del 2022).
Il Tribunale ritiene che il diniego impugnato esprima un’ampia discrezionalità sulla affidabilità del richiedente, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 7545 del 2024 e n. 2919 del 2023. Il vizio è quindi così radicale da precludere l’esame del primo motivo, astrattamente idoneo a dimostrare un contenuto diverso del provvedimento o a sostituire valutazioni non ancora esercitate dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento del primo motivo e annullamento del provvedimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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