Revisione prezzi negli appalti: silenzio della stazione appaltante e limiti del giudizio (TAR Campania n. 1703 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il diritto alla revisione prezzi si qualifica come mera integrazione quantitativa del compenso spettante al prestatore e si prescrive con il termine quinquennale previsto per il pagamento dei singoli ratei. L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e la norma imperativa di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993 impongono la clausola revisionale nei contratti ad esecuzione continuativa, integrando il contratto a prescindere da difformi pattuizioni. Il potere di verifica dei presupposti del compenso revisionale ha natura autoritativa e tecnico-discrezionale: il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. Ne consegue che, a fronte dell’inerzia, è ammissibile il ricorso avverso il silenzio rifiuto, ma non la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un potere discrezionale.
Il Fatto
Le società ricorrenti, riunite in RTI, hanno svolto il servizio di vigilanza armata e non armata delle strutture regionali in forza di contratto stipulato nel gennaio 2016, con decorrenza dal 12 gennaio 2016 e cessazione al 1° dicembre 2020. La stazione appaltante non ha dato riscontro a una prima istanza di revisione prezzi del 30 ottobre 2023, poi sollecitata, né alla successiva istanza del 18 aprile 2025, con cui è stata chiesta la liquidazione della somma spettante ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.
Le ricorrenti hanno quindi domandato la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto e l’accertamento della fondatezza della pretesa. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine dall’istanza del 2023 e per la ritenuta prescrizione del credito, oltre che per l’inapplicabilità della clausola revisionale sotto la vigenza del successivo codice dei contratti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende le eccezioni preliminari. La nuova istanza del 18 aprile 2025, presentata circa due mesi prima del ricorso, ha rimesso in termini le ricorrenti ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., che fa salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento quando ne ricorrano i presupposti, ravvisati nello svolgimento continuativo del servizio.
Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale non è decorso per tutti i ratei: la prima richiesta interruttiva risale all’istanza del 30 ottobre 2023, mentre il servizio è stato espletato fino al 1° dicembre 2020. La revisione, infatti, integra quantitativamente il compenso e segue la prescrizione dei singoli ratei periodici. Sul piano normativo, il contratto è regolato dal d.lgs. n. 163/2006, non rilevando i codici successivi.
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. La clausola di revisione periodica del prezzo, già imposta dall’art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993 e recepita dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, è norma imperativa, non derogabile e integratrice della volontà negoziale difforme. La sua finalità è salvaguardare l’interesse pubblico alla continuità qualitativa delle prestazioni. Tuttavia la determinazione dell’adeguamento non costituisce un diritto soggettivo perfetto: la stazione appaltante provvede all’esito di un’istruttoria condotta secondo un modello autoritativo, a fronte del quale sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo.
Sul piano dell’istruttoria, la carenza delle rilevazioni statistiche non esime l’amministrazione dal provvedere, né è illogico assumere come parametro l’indice FOI, idoneo a conservare l’equilibrio del sinallagma senza traslare sull’amministrazione il rischio d’impresa.
Applicando tali coordinate, è scaduto il termine procedimentale di trenta giorni dall’istanza del 18 aprile 2025 senza pronuncia della Regione: sussiste dunque, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto accolto, con assegnazione di trenta giorni e nomina del Prefetto di Napoli quale commissario ad acta. È invece disattesa la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa, trattandosi di potere tecnico-discrezionale collegato ad accertamenti ancora da compiere e non di attività vincolata, con conseguente inconfigurabilità del più ampio ambito cognitivo dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
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Nota della Redazione
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