Preliminare sospensivamente condizionato e insussistenza dell’avvio anticipato dei lavori (TAR Sicilia n. 3254 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto preliminare di vendita sospensivamente condizionato, stipulato prima della presentazione della domanda di agevolazione, non integra di per sé l’avvio dei lavori ai sensi dell’art. 2 Reg. UE n. 651/2014, poiché non determina un investimento irreversibile. L’irreversibilità va accertata secondo un criterio sostanzialistico, che verifica la certezza e definitività del trasferimento di ricchezza e il grave pregiudizio economico conseguente all’eventuale recesso. La condizione sospensiva, incidendo sull’efficacia del negozio e sulla tutela costitutiva ex art. 2932 cod. civ., è strutturalmente incompatibile con l’ineluttabilità dell’attribuzione patrimoniale. Ne deriva l’illegittimità della revoca dell’agevolazione fondata sulla violazione del principio di incentivazione presidiato dall’art. 17 Reg. UE n. 651/2014.
Il Fatto
Una società presenta il 7 aprile 2021 domanda di agevolazione al Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, per ottenere una garanzia su un finanziamento destinato all’acquisto di un fabbricato e di un terreno. Il Consiglio di Gestione ammette la società, riconoscendo una garanzia pari all’80% dell’importo finanziato.
All’esito di un controllo documentale, il Gestore revoca l’agevolazione con delibera del 29 settembre 2023, comunicata con nota del 1° ottobre 2023. La ragione è che la società aveva stipulato, l’8 marzo 2021, un contratto preliminare di vendita del fabbricato, ritenuto atto idoneo a integrare avvio dei lavori in violazione del principio d’incentivazione. La società ricorre al TAR, deducendo violazione dei termini dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, sviamento, difetto di motivazione ed errata qualificazione del preliminare condizionato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: la revoca si fonda su un preteso vizio genetico della concessione, incidente sulla causa di attribuzione del beneficio, e la posizione della beneficiaria si qualifica in termini di interesse legittimo. È invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, non intervenuto nell’istruttoria procedimentale.
Nel merito, i motivi sulla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e sullo sviamento sono dichiarati infondati: la delibera, pur denominata revoca, ha natura di decadenza accertativa, espressione di potere vincolato di verifica postuma dei requisiti, estranea all’autotutela.
Il ricorso è invece accolto sul punto centrale. Il Collegio richiama l’art. 6, comma 2 e il considerando n. 18 del Reg. UE n. 651/2014, oltre alla definizione dell’art. 2, e ricorda che la giurisprudenza amministrativa àncora l’irreversibilità alla sicura onerosità dell’operazione e al grave pregiudizio economico da recesso (Cons. Stato n. 5263 del 2024; Cons. Stato n. 775 del 2022).
Applicando il criterio sostanzialistico, il preliminare dell’8 marzo 2021 non ha dato luogo a un’operazione irreversibile. Non rilevano la natura preliminare né la caparra in sé, ma la condizione sospensiva di efficacia: in pendenza di questa l’acquirente è titolare di una mera aspettativa e il giudice non può disporre il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. prima dell’avveramento (Cass. civ. Sez. II n. 22343 del 2019). La caparra di euro 50.000, esigua rispetto al prezzo e all’agevolazione, non reca un pregiudizio connotato di gravità e, senza l’incentivo, la società non avrebbe intrapreso l’investimento: la misura ha mantenuto la sua funzione incentivante.
Segue l’annullamento della revoca e la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di accesso incidentale per sopravvenuto difetto d’interesse, con spese poste a carico di Mediocredito.
Nota della Redazione
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