Foglio di via obbligatorio: necessaria dimora abituale, non residenza anagrafica (Cass. pen. Sez. 7 n. 19548 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La formulazione dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, nel testo vigente all’epoca del fatto, si riferisce alla residenza civilisticamente intesa, quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale, e non alla residenza anagrafica. Ne consegue che è legittimo il foglio di via obbligatorio che impone al destinatario il divieto di fare ritorno in un Comune e l’ordine di rientrare nel Comune ove egli abbia la propria dimora abituale. La circostanza che il soggetto abbia ottenuto in precedenza la protezione speciale non costituisce di per sé elemento idoneo a riconoscere le circostanze attenuanti generiche né a mitigare il trattamento sanzionatorio, ove la persistente attività delittuosa successiva dimostri una ferma e radicata propensione al delitto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino che ne aveva confermato la condanna, pronunciandosi sulla legittimità del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il provvedimento amministrativo conteneva, da un lato, il divieto di fare ritorno nel territorio di un Comune e, dall’altro, l’ordine di rientrare nel territorio di un diverso Comune, individuato quale dimora abituale del soggetto. Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella formulazione vigente all’epoca del fatto, nonché vizio di motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricondotto i motivi di ricorso nell’alveo della manifesta infondatezza, rilevandone il carattere riproduttivo di censure già compiutamente valutate dalla sentenza impugnata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici. In particolare, è stata esclusa ogni ragione di dubbio sulla legittimità del provvedimento, chiarendo che la nozione di residenza richiamata dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 deve essere intesa in senso civilistico, ossia come luogo di dimora abituale, e non già come residenza anagrafica. Sotto questo profilo, il provvedimento che imponeva il rientro nel Comune di Borgomanero – ove il soggetto aveva la propria dimora abituale – risultava pienamente conforme al dettato normativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non dirimente la circostanza che il ricorrente avesse ottenuto, nel 2019, la protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Il beneficio non lo aveva infatti dissuaso dal continuare a commettere reati, essendosi reso responsabile, in epoca successiva, di svariati illeciti – tra cui rapina, resistenza a pubblico ufficiale e contravvenzione al foglio di via obbligatorio – come emergente dal certificato del casellario giudiziale. Tale condotta è stata valutata come indice di una propensione al delitto ferma e radicata, impermeabile ai plurimi interventi finalizzati a favorire la risocializzazione e la rieducazione dell’imputato.

La Corte ha pertanto concluso che il ricorrente non risultava meritevole né delle circostanze attenuanti generiche né di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, reputando la pena irrogata in primo grado pienamente giustificata dalla negativa personalità del prevenuto. Il ricorso è stato, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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