Inammissibile la continuazione tra patteggiamenti senza lo schema dell’art. 188 disp. att. (Cass. pen. Sez. I n. 37420 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, qualora sia presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Tale disposizione richiede che il pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti dell’art. 444 cod. proc. pen., restando fermo il potere del giudice di ritenere ingiustificato l’eventuale dissenso. Non è sufficiente la sola allegazione del medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81 cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ove non devoluta con i motivi di ricorso, e comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento non consentito dalla legge.

Il Fatto

Il condannato presentava al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di patteggiamento emesse, rispettivamente, dal GIP del Tribunale di Padova e dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, per reati contro il patrimonio e in materia di contributi, commessi in più località tra il 2020 e il 2021.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo non allegati elementi concreti del medesimo disegno criminoso e valorizzando la tendenza del condannato alla reiterazione. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio un profilo assorbente: le due sentenze poste a base dell’istanza sono entrambe emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Ne deriva l’applicazione dello schema dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., la cui inosservanza inficia la regolarità del procedimento di esecuzione.

La disposizione, nel caso di più sentenze di patteggiamento contro la stessa persona, preclude la cumulazione costante e indiscriminata dei benefici degli artt. 81 cod. pen. e 444 cod. proc. pen.: l’effetto premiale del rito è intangibile per la formazione del giudicato. Il riconoscimento del vincolo tra reati patteggiati si colloca in uno schema esso stesso negoziale, perché la delibazione esecutiva di un aspetto proprio della cognizione non può fratturare il modello di composizione della vicenda processuale.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui non basta la sussistenza del solo presupposto del disegno unitario: occorre che l’applicazione sia concordemente richiesta dall’interessato e dal pubblico ministero, o che il dissenso di quest’ultimo sia ritenuto ingiustificato, e che la pena complessiva non superi il limite dell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez. I n. 1749 del 26.04.1993; Sez. I n. 18233 del 02.04.2014; Sez. I n. 1527 del 13.07.2018).

Nel caso concreto il ricorrente ha presentato l’istanza senza aver preventivamente investito il pubblico ministero della propria richiesta. La domanda è pertanto inammissibile. L’inammissibilità sanziona un’invalidità sempre rilevabile d’ufficio, non sanabile, equiparabile alle nullità assolute insanabili (Sez. V n. 2554 del 13.10.1980).

Il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto essere pronunciato, rientra tra quelli non consentiti dalla legge di cui all’art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., da annullare senza rinvio. Il procedimento esecutivo potrà essere introdotto con nuova domanda nel rispetto delle forme di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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