Manifestazione non violenta e foglio di via richiedono prova di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna n. 396 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione del foglio di via obbligatorio presuppone un’accertata pericolosità sociale del destinatario, da verificare mediante una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. La mera presenza a una manifestazione non violenta non integra di per sé una condotta tale da giustificare la qualificazione del partecipante come persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, in assenza dell’imputazione di una condotta qualificabile come reato o della violazione di precedenti divieti. Il provvedimento che ometta l’imputazione di una condotta sintomatica di pericolosità e la puntuale motivazione sulla riconducibilità del soggetto a una delle categorie normative è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, aderente a un movimento ambientalista, partecipava a Bologna a un’iniziativa di contestazione in occasione di un summit internazionale. Secondo la prospettazione difensiva, alcuni attivisti salivano sul terrazzo del palazzo comunale e srotolavano uno striscione, altri si posizionavano per pochi minuti davanti all’ingresso principale senza impedire del tutto il transito, altri erano semplicemente presenti. L’azione durava pochi minuti e non era violenta. Diversi partecipanti, tra cui la ricorrente, erano condotti in Questura e identificati.

Con provvedimento del 18.07.2024, notificato il 25.07.2024, il Questore di Bologna ordinava alla ricorrente di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per due anni. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna con quattro motivi, che investivano la carenza dei presupposti, l’eccesso di potere per sviamento, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU, in relazione agli artt. 10 e 11.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che l’adozione del provvedimento trova ragion d’essere nella reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge: la partecipazione a una manifestazione non autorizzata né preannunciata che, seppur non violenta in senso stretto, aveva limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forza pubblica.

Tale premessa non basta a sorreggere la misura. Il Tribunale ribadisce il principio secondo cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma ciò non elimina la necessità di un’attività istruttoria preliminare adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione.

Il presupposto del foglio di via obbligatorio è la pericolosità del destinatario, da accertare attraverso elementi di fatto specifici e concreti che suffragino il giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. Richiamando l’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, il Collegio osserva che è conditio sine qua non la qualificazione del destinatario come persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nel caso concreto, alla ricorrente non è stata contestata, neanche per relationem, alcuna condotta specifica ingenerante pericolo per la collettività o comunque violenta: il provvedimento dà conto solo della sua presenza nel luogo della manifestazione. Manca quindi l’imputazione di una condotta sintomatica della pericolosità sociale e l’adeguata motivazione sulla riconducibilità a una delle categorie normative.

Il Collegio dichiara di non discostarsi dal precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione, anche unitamente al deferimento per un fatto analogo, non è idonea ad attestare la dedizione a condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una complessiva valutazione della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita. Né il provvedimento consente di desumere che la condotta tenuta a Bologna costituisca reiterazione di quella tenuta in altre città, non essendo accertata alcuna violazione di precedenti ordini e non risultando i precedenti di polizia caratterizzati da comportamenti violenti o pericolosi.

Il primo motivo è quindi accolto con valore assorbente rispetto alle ulteriori questioni, ivi compresa quella di legittimità costituzionale. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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