Foglio di via illegittimo per mero partecipante a manifestazione non violenta (TAR Emilia-Romagna n. 399 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mera partecipazione a una manifestazione, anche non autorizzata e segnata da un limitato e temporaneo disagio alla viabilità, non integra di per sé il presupposto per l’adozione del foglio di via obbligatorio. Il d.lgs. n. 159/2011 richiede una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico di pericolosità sociale del destinatario. L’amministrazione deve imputare al soggetto una condotta sintomatica riconducibile a una delle categorie dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, con motivazione adeguata e verificabile. L’assenza di contestazione di una condotta qualificabile come reato, di violazioni di precedenti provvedimenti e di accertati comportamenti violenti rende il provvedimento illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, aderente a un movimento ambientalista, ha partecipato a Bologna a un’iniziativa di contestazione in occasione del G7 della scienza e della tecnologia. Secondo la ricostruzione in ricorso, alcuni attivisti salivano sul terrazzo del Comune, altri si posizionavano per pochi minuti davanti all’ingresso principale, senza impedire del tutto il transito, altri ancora si limitavano a essere presenti. L’azione durava pochi minuti e non era violenta.

Diversi partecipanti, tra cui il ricorrente, venivano condotti in Questura e identificati. Il Questore di Bologna adottava nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di rientro nel territorio comunale per tre anni. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e del principio di proporzionalità, oltre alla lesione dell’art. 16 Cost. e dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU. L’amministrazione si costituiva eccependo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che il provvedimento si fonda su una reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge: una manifestazione non autorizzata né preannunciata, che aveva limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forza pubblica. Tuttavia il ricorso è accolto.

Il Tribunale ribadisce un principio generale: l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale. Ciò non elimina però la necessità di un’istruttoria preliminare adeguata e di una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’amministrazione.

Il presupposto del foglio di via obbligatorio è la pericolosità sociale del destinatario, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, capaci di sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati lesivi della tranquillità e della sicurezza pubblica. La conditio sine qua non è la qualificazione del soggetto come persona predisposta alla commissione di reati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.

La mera presenza a una manifestazione non violenta non può integrare una condotta tale da giustificare quella qualificazione, in assenza di una condotta qualificabile come reato o della violazione di un foglio di via o di un divieto di frequentazione. Nel caso concreto il provvedimento dà conto solo della presenza del ricorrente nel luogo della manifestazione: manca l’imputazione di una condotta sintomatica della pericolosità, anche per relationem, e manca la motivazione sulla riconducibilità del soggetto a una delle categorie normative.

Il Collegio dichiara fondato, con efficacia assorbente sugli altri motivi, il primo motivo di ricorso e richiama il precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la partecipazione a una manifestazione, anche unita a un deferimento per un fatto analogo, non attesta la dedizione a condotte offensive, soprattutto in mancanza di una valutazione complessiva della personalità. Il provvedimento, inoltre, non consente di desumere che la condotta tenuta a Bologna costituisca reiterazione di quella assunta in altre città: i precedenti richiamati restano di polizia e non risultano caratterizzati da violenza. Il ricorso è accolto e l’atto annullato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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