Foglio di via obbligatorio sorretto da circostanze concrete e non contestate (TAR Liguria n. 782 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio rientra tra le misure di prevenzione personali e prescinde da una finalità repressiva: il suo presupposto è la pericolosità sociale del destinatario, desunta da elementi di fatto specifici e concreti idonei a fondare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati. L’Amministrazione compie una valutazione tecnica che il giudice amministrativo sindaca nei soli limiti dell’illogicità, dell’abnormità motivazionale e del travisamento dei presupposti di fatto. La mancata menzione delle memorie procedimentali nel provvedimento conclusivo non ne determina l’annullamento quando risulti provato che la determinazione non avrebbe potuto avere contenuto diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990. Le circostanze storiche richiamate e non contestate nel gravame concorrono a integrare la motivazione.
Il Fatto
Nel maggio 2022 il ricorrente è stato segnalato per minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento, l’interessato ha formulato osservazioni e avanzato istanza ostensiva, riscontrata dalla Questura. In data 3 agosto 2022 gli è stato notificato il provvedimento del Questore della Provincia di Savona recante foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Savona per tre anni.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria deducendo la violazione dell’art. 10 della l. n. 241 del 1990 per mancata valutazione delle memorie e la violazione dell’art. 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011 per difetto dei presupposti. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per la natura plurimotivata dell’atto. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, stante l’infondatezza del ricorso, e tratta congiuntamente i motivi per connessione. Sul primo profilo, la doglianza relativa alla mancata considerazione delle memorie procedimentali non è accolta: è vero che l’Amministrazione non ne ha dato atto nel provvedimento conclusivo, ma la lacuna non inficia la validità della determinazione per effetto della clausola di cui all’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, essendo raggiunta la prova che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui il foglio di via obbligatorio appartiene alle misure di prevenzione personali, volte a prevenire e non a reprimere reati. Il presupposto è la pericolosità del soggetto, verificata attraverso la probabilità che in futuro adotti comportamenti offensivi per l’ordine pubblico, con valutazione tecnica desunta da elementi di fatto specifici e concreti; assumono rilievo centrale il profilo soggettivo, relativo alla dedizione alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi (Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407). Il sindacato del giudice resta circoscritto ai profili di illogicità, abnormità della motivazione e travisamento dei presupposti di fatto (T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 ottobre 2024, n. 2468).
Il primo portato motivazionale si fonda sull’episodio del 23 maggio 2022: il rinvenimento del ricorrente presso la stazione di Savona con un coltello di lama superiore a 10 cm, in occasione di un appuntamento con una conoscente rispetto alla quale i rapporti erano conflittuali. Prescindendo dalla veridicità delle dichiarazioni della donna, il Collegio ritiene significativo che l’interessato si sia presentato munito di oggetto atto a offendere e che non abbia giustificato la detenzione: la versione dell’affidamento all’arrotino non è credibile, non trovando conforto nella deposizione del titolare dell’esercizio e risultando inverosimile la richiesta di un preventivo in un Comune diverso da quello di abitazione.
Il secondo portato motivazionale richiama precedenti di polizia a suffragio della pericolosità sociale. Tali circostanze, ancorché non dettagliate né supportate da documentazione in giudizio, non sono state nemmeno genericamente contestate nel gravame. Il giudizio dell’Amministrazione risulta pertanto ragionevole e proporzionato, anche in considerazione della limitazione non pregnante imposta dalla misura e dell’assenza di allegazioni su legami affettivi o patrimoniali con il Comune interdetto (Cons. Stato, Sez. III, ord. 22 novembre 2019, n. 5800). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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