Revoca del contributo per inadempimento del beneficiario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3458 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’amministrazione faccia valere la decadenza del beneficiario per la mancata osservanza di obblighi cui la legge o l’atto di concessione condizionano l’erogazione. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela, con annullamento per vizi di legittimità o revoca per contrasto originario con l’interesse pubblico. Ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta, in base ai fatti allegati. La revoca motivata da irregolarità commesse dal beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, senza nuova ponderazione degli interessi pubblici, incide su una posizione di diritto soggettivo. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ditta ricorrente otteneva dalla Regione Siciliana un contributo, pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013. All’esito dell’accertamento finale il contributo veniva liquidato e il progetto chiuso con provvedimento di approvazione delle risultanze.
A seguito di un rapporto della Guardia di Finanza, l’amministrazione regionale adottava un decreto di revoca della concessione con richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di saldo, oltre interessi. La ditta proponeva ricorso gerarchico, sul quale si formava il silenzio-rigetto, e quindi ricorso giurisdizionale davanti al TAR, chiedendo l’annullamento della revoca e degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione e assegna alle parti termine per osservazioni. L’amministrazione resistente insiste per la declaratoria in favore dell’A.G.O.; la ricorrente, in via gradata, chiede l’accoglimento nel merito.
Il punto di partenza è la regola consolidata secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti, profilo affidato al merito (richiamate Cass. civ., Sez. Un., n. 32259 del 2023 e Cass. civ., Sez. Un., n. 15089 del 2022).
Nel caso concreto la revoca non si fonda su un vizio originario dell’atto di concessione, ma su irregolarità del beneficiario successive alla concessione: la falsa rendicontazione sulle date di pagamento degli assegni e la documentazione artefatta diretta a far risultare la spesa entro il termine ultimo di esecuzione, oltre alla provvista costituita mediante bonifici. Si tratta, osserva il Collegio, di condotte della fase esecutiva del rapporto.
Da qui la conseguenza: l’addebito di tali condotte non comporta una nuova valutazione comparativa degli interessi pubblici e non individua un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca. L’amministrazione non ha constatato il difetto originario di una condizione di ammissibilità né ha esercitato poteri di autotutela. Ha invece rilevato un inadempimento imputabile al beneficiario, ostativo alla conservazione dell’agevolazione: emerge una situazione di diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario, secondo l’indirizzo espresso da Cass. civ., Sez. Un., n. 1946 del 2024, n. 19484 del 2024, n. 19966 del 2023 e n. 17757 del 2023, nonché da Cass. civ., Sez. I, n. 22836 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario. Restano salvi, in applicazione del principio della traslatio iudicii affermato dalla Corte cost. n. 77 del 2007 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze maturate, ove il processo sia riproposto entro il termine perentorio. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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