Condono edilizio su area vincolata richiede parere favorevole dell’autorità del vincolo (Cons. Stato n. 3506 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la formazione del titolo tacito di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985, su immobile ricadente in area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico, postula la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. In difetto di tale atto di assenso, il silenzio-assenso non può dirsi perfezionato, perché manca un presupposto indefettibile della sanatoria. Da ciò discende che la pretesa dell’amministrazione al conguaglio di oblazione, oneri concessori e diritti non è prescritta in ragione del mero decorso del tempo dalla domanda. L’istituto del silenzio-assenso endoprocedimentale tra amministrazioni, disciplinato dall’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, opera su un piano diverso e non incide sui presupposti propri del titolo in sanatoria. Nel processo amministrativo resta fermo il principio dell’onere della prova a carico di chi agisce, non supplibile dal metodo acquisitivo oltre i limiti di un principio di prova già allegato.

Il Fatto

La società appellante impugnava dinanzi al TAR Lazio la nota con cui Roma Capitale, comunicando il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo a una domanda di condono edilizio del 1986, subordinava il ritiro del titolo al previo pagamento di una somma complessiva a titolo di oblazione, oneri concessori, diritti di segreteria e diritti per vincoli. L’immobile, adibito a magazzino e realizzato in assenza di titolo edilizio, ricadeva in area indicata come interessata da vincolo archeologico e paesaggistico.

Il primo giudice dichiarava in parte inammissibile e in parte respingeva il ricorso: riteneva non rispettato il dovere di chiarezza dell’art. 40 c.p.a. quanto al primo motivo, escludeva la formazione del silenzio-assenso e la conseguente prescrizione della pretesa comunale, e reputava non provati i pagamenti asseritamente già eseguiti né dimostrata l’erroneità della quantificazione. La società proponeva appello, contestando tutti i capi della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. Sul primo motivo, la statuizione di inammissibilità resiste: il ricorso introduttivo si limitava a richiamare l’art. 39 della legge n. 724 del 1994, senza indicare quale specifica previsione fosse violata né perché la fattispecie concreta dovesse ritenersi estranea al modello normativo. Anche la domanda restitutoria era formulata in termini meramente assertivi. Correttamente, dunque, è stato ritenuto non soddisfatto il requisito di identificabilità della censura richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

Quanto al silenzio-assenso, la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4226 del 2014; Sez. IV, n. 4548 del 2014; Sez. V, n. 2395 del 2013; Sez. VI, n. 7588 del 2021): in presenza di vincoli, il titolo tacito di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985 postula la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso concreto il subprocedimento si è definito solo nel 2015; prima di tale momento non poteva ritenersi perfezionato alcun titolo favorevole (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024).

Da ciò discende l’infondatezza della dedotta prescrizione: essa veniva fatta discendere dalla pretesa formazione del silenzio-assenso, e, esclusa questa, viene meno il relativo presupposto. Il Collegio esclude inoltre che il mero decorso del tempo determini di per sé la prescrizione: la pretesa patrimoniale è correlata alla positiva definizione del procedimento di condono e, nelle aree vincolate, alla previa acquisizione degli atti favorevoli.

È respinto anche il richiamo all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 e al precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610 del 2023: quell’istituto regola i rapporti orizzontali tra amministrazioni in un procedimento ancora aperto, mentre l’art. 35 della legge n. 47 del 1985 disciplina gli effetti del tempo nel rapporto tra privato e amministrazione. Vi è inoltre un profilo temporale: l’art. 17-bis è entrato in vigore il 28 agosto 2015, mentre i pareri e la nota impugnata risalgono ai primi mesi del 2015; parimenti inconferente è l’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990, introdotto nel 2020.

Infine, sul piano probatorio, la Corte richiama il divieto di nova ex art. 104, comma 2, c.p.a. e rileva una discrasia interna all’atto di appello sulla data dei versamenti, che ne indebolisce la forza dimostrativa. Non opera il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., perché il provvedimento impugnato indica espressamente l’assenza di precedenti versamenti. Trova applicazione l’art. 2697 cod. civ.: il metodo acquisitivo non supplisce all’inerzia della parte. La società non ha indicato quale voce fosse duplicata o erroneamente computata, né ha esercitato la facoltà di depositare una perizia analitica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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