La rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti estingue il giudizio (TAR Trentino-Alto Adige n. 23 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente depositata dal difensore munito di mandato speciale e accettata dalle parti costituite determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della dichiarazione di rinuncia e dell’accettazione delle controparti, pronuncia l’estinzione con sentenza ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione integrale delle spese trova giustificazione nel consenso manifestato sul punto dalle parti. La rinuncia produce effetto estintivo indipendentemente dall’esame del merito dei motivi, che restano assorbiti.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un edificio storico sottoposto a tutela monumentale, impugnava davanti al TAR Trentino-Alto Adige la concessione edilizia originaria e le successive varianti fino alla quinta, rilasciate dal Comune di Bolzano per la realizzazione di un’autorimessa con una ventina di posti auto su aree in zona di verde agricolo, da destinare a pertinenza del complesso confinante. L’impugnazione riguardava segnatamente la porzione dei provvedimenti che autorizzava l’opera sulle particelle interessate.

La ricorrente articolava nove motivi, articolati in violazioni della legge provinciale urbanistica, del piano paesaggistico, delle norme di attuazione del PUC e dell’art. 873 c.c. in materia di distanze. Si costituivano il Comune di Bolzano e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Comune segnalava il sopravvenuto rilascio di una sesta variante, deducendone la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza il difensore della ricorrente, munito di mandato speciale, depositava atto di rinuncia al ricorso con espressa richiesta di compensazione delle spese. L’atto era sottoscritto per accettazione dal difensore della controinteressata, anch’esso munito di mandato speciale, e dalla difesa comunale.

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata validamente formalizzata e accettata da tutte le parti costituite. Sussistono pertanto i presupposti per provvedere ai sensi degli artt. 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano la rinuncia agli atti del giudizio e i relativi effetti.

Il Tribunale richiama quindi l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso. La declaratoria consegue automaticamente alla rinuncia ritualmente accettata, senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi dedotti.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, valorizzando il consenso espresso dalle parti sull’atto di rinuncia. La decisione è assunta con separata statuizione in dispositivo, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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