Il servizio presso RSA non equivale a casa di cura convenzionata nel concorso per operatore socio-sanitario (TAR Puglia n. 135 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per titoli ed esami, il punteggio per titoli di servizio riferito alle case di cura private convenzionate o accreditate non si estende al servizio prestato presso una RSA, ancorché accreditata. Le prestazioni rese nelle residenze sanitarie assistenziali hanno natura essenzialmente socio-assistenziale e sono perciò eterogenee rispetto a quelle terapeutiche, diagnostiche o curative proprie delle case di cura. L’avviso con cui l’amministrazione esplicita i criteri già contenuti nella tabella allegata al bando non ne amplia il contenuto, ma ne chiarisce la corretta applicazione. La valutazione del servizio limitata alle case di cura è coerente con l’art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di 2445 posti di operatore socio-sanitario. Impugna la determina n. 1262 del 17.04.2020 e le graduatorie allegate, dolendosi del mancato riconoscimento, quale titolo di servizio, del periodo lavorato presso una RSA gestita da una società privata, che a suo dire avrebbe dovuto qualificarsi come casa di cura convenzionata o accreditata.

Con motivi aggiunti impugna la determinazione n. 1962 del 17.06.2020, che ha sostituito la graduatoria precedente, e i verbali della commissione, rivendicando il maggior punteggio per i titoli di servizio. L’Azienda si costituisce chiedendo dichiararsi l’improcedibilità o l’infondatezza delle impugnazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la graduatoria impugnata è stata superata da quella approvata con il provvedimento del 17.06.2020, oggetto dei motivi aggiunti.

Nel merito, la vertenza è decisa ex art. 74 c.p.a. richiamando il precedente conforme Tar Bari n. 297/2022. Il Collegio ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva dei parametri del bando operata dall’Azienda: il ricorrente non ha prestato servizio in case di cura private convenzionate o accreditate.

Quanto all’avviso del 02.04.2020, il Tribunale esclude che abbia modificato la lex specialis. L’amministrazione ha inteso esplicitare i criteri già indicati nella tabella allegata, cui il bando rinviava, chiarendo che le previsioni andavano applicate senza ampliamenti o interpretazioni estensive delle strutture utili ai fini del punteggio.

La ragione decisiva è la diversa natura delle prestazioni. Le RSA erogano servizi socio-assistenziali a persone anziane con deficit psico-fisici e demenze senili, mentre le case di cura private svolgono attività terapeutiche, diagnostiche o curative. Le RSA, strutture residenziali extraospedaliere, non rientrano nel concetto di casa di cura, né questo ricomprende le strutture extraospedaliere e le residenze socio-assistenziali.

Non valgono le argomentazioni sulla identità delle mansioni e sui criteri di selezione del personale: al di là delle attività svolte, il bando impediva la lettura estensiva suggerita. Il Tribunale richiama l’art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001 a sostegno della coerenza della scelta. Quanto ai controinteressati, l’Azienda chiarisce che un punteggio sarà annullato in autotutela per errore materiale. I motivi aggiunti sono quindi respinti e le spese compensate per la problematicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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