Foglio di via obbligatorio: presupposti soggettivi e oggettivi e motivazione sulla pericolosità (TAR Calabria n. 2097 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ritorno nel Comune ex art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento congiunto del profilo soggettivo, costituito dall’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 del medesimo decreto, e del profilo oggettivo, ossia la pericolosità per la sicurezza pubblica e la permanenza fuori dei luoghi di residenza. La valutazione del Questore deve essere autonoma e ancorata a elementi di fatto attuali, non a precedenti risalenti e privi di attualità indiziaria. La prognosi di pericolosità è ragionevole e adeguatamente motivata quando si fonda su circostanze specifiche di luogo, tempo e persone; lo stato di incensuratezza e lo svolgimento di un’attività lavorativa non dimostrano di per sé la non pericolosità sociale. La deroga al contraddittorio procedimentale è legittima quando l’urgenza di emanare la misura è desumibile dai precedenti di polizia e dalla correlata prognosi di pericolosità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro gli ha imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per tre anni, con obbligo di preventiva autorizzazione dell’Autorità di P.S. L’atto si fonda su una proposta del Commissariato di P.S. competente, che aveva evidenziato molteplici precedenti di polizia in materia di stupefacenti e la presenza del ricorrente, a bordo di un veicolo e in compagnia di un soggetto già gravato da precedenti, in una zona nota per lo spaccio.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della misura per difetto di istruttoria e di motivazione, errata valutazione dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e sviamento di potere, contestando la qualificazione come soggetto socialmente pericoloso e valorizzando l’incensuratezza e l’attività lavorativa nel settore della manutenzione. Lamenta inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’Amministrazione chiede il rigetto. La domanda cautelare è respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto la censura sulle garanzie procedimentali. Il provvedimento impugnato ha dato conto della necessità di derogare al contraddittorio procedimentale in ragione dell’urgenza di emanare la misura, desunta dai precedenti di polizia e dalla correlata prognosi di pericolosità, richiamando propri precedenti conformi.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. Sul piano soggettivo l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 individua le categorie di destinatari, tra cui, alla lett. c), coloro che per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Sul piano oggettivo l’art. 2 richiede che tali soggetti siano pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza. Entrambi i presupposti devono necessariamente concorrere.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio precisa che assumono rilievo centrale il profilo soggettivo della dedizione al reato e quello oggettivo dell’attitudine offensiva delle condotte, da ricostruire attingendo al vissuto criminale del soggetto e al potenziale lesivo dei comportamenti. La dedizione è configurabile in presenza di omogeneità tra le condotte criminose, sintomatica di inclinazione al reato.

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha dato conto sia dei molteplici precedenti in materia di stupefacenti sia dell’episodio in cui il ricorrente è stato controllato a bordo di un’autovettura, in compagnia di altro soggetto gravato da precedenti, in una zona notoriamente dedita allo spaccio. Il contegno è dunque sussumibile nella categoria dell’art. 1, lett. c). A fronte di un quadro indiziario caratterizzato da specifiche circostanze di luogo, tempo e persone, la prognosi di pericolosità risulta ragionevole e adeguatamente motivata in ordine alla non occasionalità e alla pericolosità sociale della condotta.

Il Collegio esclude che possano assumere contrario rilievo l’incensuratezza e l’attività lavorativa, che non provano un contegno rivelatore di non pericolosità, restando ferma la possibilità di richiedere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del lavoro. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *