Porto d’armi, frequentazioni con pregiudicati e giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 2096 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio e rinnovo del porto d’armi, l’Amministrazione esercita un giudizio prognostico di inaffidabilità che non presuppone l’accertamento dell’avvenuto abuso e può fondarsi su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza. Le frequentazioni con soggetti gravati da precedenti, valutate nel loro contesto di tempo e di luogo, costituiscono elemento sintomatico di inaffidabilità quando assumano carattere non occasionale. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto. Il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al divieto di portare armi, subordinata alla piena sicurezza del buon uso.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare del porto di fucile per uso caccia dal 2009 e ne aveva chiesto il rinnovo alla Questura nel 2022. All’esito di un controllo, l’Amministrazione gli aveva comunicato il preavviso di rigetto, rilevando che era stato trovato insieme a soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Il privato aveva depositato memoria, senza esito: il Questore ha respinto l’istanza con provvedimento del 30.3.2023, notificato il 3.4.2023.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, chiedendo anche il risarcimento del danno. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, sostenendo la casualità delle frequentazioni contestate. La domanda cautelare è stata rigettata per difetto del periculum in mora, non costituendo l’attività venatoria un pregiudizio grave e irreparabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sulla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi sulla condotta e sull’affidamento del richiedente. Il parametro non è la pericolosità sociale, ma l’assenza del rischio di abusi, con un vaglio per certi versi più stringente, perché può fondarsi anche su situazioni non ascrivibili a “buona condotta”.

Su questa linea il TAR richiama Cons. Stato n. 11540/2022 e n. 3542/2024: il divieto ha valenza cautelare e non richiede la prova dell’avvenuto abuso. Il porto d’armi non è diritto assoluto, ma eccezione al normale divieto di portare armi, operante solo verso chi dia piena sicurezza del buon uso; ciò tutela l’ordine pubblico e l’incolumità dei consociati.

Sul piano delle frequentazioni, il Collegio richiama Cons. Stato n. 2406/2016: non è irragionevole considerarle ostative, perché chi chiede il rilascio o il rinnovo deve dare pieno affidamento sulla propria buona condotta. Il TAR ritiene quindi non irragionevole la scelta dell’Amministrazione, che ha valorizzato i molteplici controlli eseguiti dal 2008 al 2022.

Dalla sequenza dei controlli il Collegio desume una continuità e familiarità con soggetti gravati da precedenti in materia di armi, stupefacenti, reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione; le frequentazioni, per circostanze di tempo e di luogo, non possono dirsi occasionali. Il ricorrente avrebbe violato la regola di cautela minima imposta a chi intende mantenere il titolo all’uso di armi: evitare rapporti con soggetti resisi responsabili di una pluralità di reati gravi.

Respinta la censura sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il TAR rigetta il ricorso e la connessa domanda risarcitoria per difetto dei presupposti. Le spese, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *