Costo della manodopera e monte ore offerto nel PEF della concessione (TAR Toscana n. 631 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il costo della manodopera, ai fini della verifica di sostenibilità del piano economico-finanziario nelle concessioni, si determina moltiplicando il costo orario medio ricavato dalle tabelle ministeriali per il monte ore contrattuale offerto dal concorrente, comprensivo delle ore necessarie alle sostituzioni del personale assente. È illegittimo l’impiego, come moltiplicatore, delle sole ore mediamente lavorate, che comprime il fabbisogno stimato dalla stazione appaltante e trasferisce su questa i costi delle assenze. L’operazione condotta sul dato delle ore effettive non integra un mero errore materiale emendabile, ma un vizio sostanziale del P.E.F. che ne comporta l’insostenibilità. La verifica di adeguatezza del piano, condotta a norma dell’art. 185 d.lgs. n. 36/2023 con le modalità del soccorso istruttorio, non si confonde con la verifica di anomalia dell’offerta, di talché l’esclusione che ne consegue costituisce esito vincolato e non affetto dai vizi procedimentali lamentati.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta indetta nel novembre 2023 dall’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Val d’Elsa, quale centrale di committenza, per l’affidamento da parte del Comune di Montespertoli della concessione quinquennale dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva. Nella seduta del 15 febbraio 2024 la commissione ha esaminato i piani economico-finanziari e ha attivato il soccorso istruttorio per chiarire il calcolo del costo della manodopera, risultato inferiore alla stima della stazione appaltante nonostante l’offerta di ore aggiuntive.

Nella seduta del 29 febbraio 2024 la commissione, valutati i chiarimenti, ha escluso la concorrente per non congruità del P.E.F.; la determina n. 144 del 13 marzo 2024 ha approvato gli atti e l’aggiudicazione è stata disposta in favore di altra società. La ricorrente ha impugnato l’esclusione deducendo due motivi, il primo sul metodo di calcolo del costo del lavoro, il secondo sulla commistione fra soccorso istruttorio e verifica di anomalia, chiedendo altresì l’inefficacia del contratto e il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla relazione al P.E.F. a base di gara, che quantifica il costo del personale in 83.217,68 euro applicando il C.C.N.L. Multiservizi a un monte orario dettagliato per ciascuna figura. La ricorrente, pur avendo innalzato le ore dell’impiegato amministrativo, ha indicato un costo di 70.229,23 euro, spiegando di aver moltiplicato il costo medio orario per le ore annue mediamente lavorate in proporzione alle ore contrattuali offerte.

Secondo il TAR l’impiego del costo medio orario tabellare è corretto, perché quel valore esprime già il costo effettivo al netto delle ore non lavorate per assenza. Errato è invece l’uso delle sole ore mediamente lavorate come moltiplicatore: esso comporta un’indebita decurtazione del monte ore posto a base di gara e produce una diminuzione del costo del lavoro utilizzando un parametro che va impiegato unicamente come divisore.

Il moltiplicatore corretto è costituito dalle ore che la ricorrente definisce equivocamente teoriche, coincidenti in realtà con il fabbisogno orario stimato dalla stazione appaltante ed eventualmente incrementato dalle ore aggiuntive offerte. L’opposta impostazione condurrebbe a un affidamento che sin dall’inizio non garantisce il corretto svolgimento del servizio, lasciando a carico della concedente gli effetti delle assenze del personale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il dato reale da assumere è costituito dalle ore contrattuali offerte, da moltiplicarsi per il costo orario medio, mentre le ore mediamente lavorate non esprimono l’impegno contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2022, n. 10272). Ha inoltre osservato che, in via alternativa, l’offerta non avrebbe ad oggetto il monte orario della scheda C.4 ma le sole ore effettive, con conseguente esclusione per difetto di dimostrazione della sostenibilità.

Quanto al profilo procedimentale, la verifica di adeguatezza del P.E.F. è stata svolta a norma dell’art. 185 d.lgs. n. 36/2023 con le modalità del soccorso istruttorio, mentre la diversa verifica di anomalia opera al superamento delle soglie dei quattro quinti dei punti. Le differenze tra i due procedimenti attengono alle tempistiche del contraddittorio, non al contenuto delle giustificazioni richieste; l’esclusione costituisce comunque esito vincolato, rispetto al quale eventuali inesattezze formali scolorano a vizi non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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