Il collaudo di opere pubbliche appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3400 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie riguardanti il collaudo di opere pubbliche e l’escussione della garanzia definitiva appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non già a quella amministrativa. Tali attività si collocano, infatti, nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, che si caratterizza per l’assenza di poteri autoritativi ed è disciplinata dal diritto privato. Ne consegue che le relative domande attengono esclusivamente a diritti soggettivi, come tali devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il processo può essere riassunto nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Un’azienda lombarda per l’edilizia residenziale aveva aggiudicato a una società esecutrice l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di propri fabbricati, suddiviso in lotti. A seguito della conclusione dei lavori del Lotto 2, l’ente aveva adottato una determinazione con cui ammetteva il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, approvava la contabilità finale e autorizzava il responsabile del procedimento al recupero del credito mediante escussione della garanzia definitiva consegnata per il pagamento del saldo.

La società esecutrice aveva impugnato tale determinazione e gli atti presupposti, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare sotto i profili della tenuta degli atti contabili della direzione lavori, del perfezionamento del conto finale e del difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e amministrativa secondo cui le controversie inerenti al collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, poiché tale attività rientra pienamente nell’ambito della fase esecutiva di un rapporto contrattuale. Questa fase, caratterizzata da un rapporto paritetico e non autoritativo, è disciplinata dal diritto privato e le relative controversie concernono solo diritti soggettivi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che lo stesso principio vale per le controversie aventi ad oggetto l’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, rilasciate a garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore. Anche in tale ipotesi, la domanda di accertamento dell’inesistenza del credito preteso dall’ente riguarda sempre un rapporto di natura privatistica.

La conseguenza è stata la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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