Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e limiti del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 499 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei modi e nei termini stabiliti. Il rimedio presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, nè può liquidare interessi o rivalutazioni che quella pronuncia non abbia disposto. La condanna accessoria è ammessa solo se proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Piacenza una pronuncia che accertava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge.
Passata la sentenza in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria, e non avendo il Ministero adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione della carta con accredito di € 2.500,00, gli interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento e non si è costituita. La notificazione della sentenza era avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
È risultato inoltre decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Diversa sorte ha avuto la domanda sugli interessi legali. La sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto in essa racchiuso, come ricordato richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018. Non era stata del resto proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati chiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è stata così rigettata.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Collegio ha nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente nel termine di sessanta giorni. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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