Improcedibile il ricorso sulla graduatoria provvisoria, inammissibili i motivi aggiunti (TAR Calabria n. 309 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso una graduatoria provvisoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura di gara è integralmente eseguita, i contributi sono in via di assegnazione e il ricorrente non fornisce la prova di aver realizzato il progetto, né allega una diversa utilità, anche solo strumentale, conseguibile con l’eventuale accoglimento. Il ricorso per motivi aggiunti diretto contro la graduatoria definitiva è inammissibile, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., se manca la prova della notificazione ad almeno un controinteressato nel termine decadenziale, non potendo la relativa omissione essere sanata con la richiesta di termini per il rinnovo. Il progetto che non raggiunge la soglia di punteggio necessaria all’ammissione al finanziamento non supera la prova di resistenza, poiché i punteggi attribuibili per i criteri di valutazione costituiscono valori massimi e non automaticamente riconoscibili.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore editoriale, ha partecipato a un avviso pubblico finanziato con il PON Città Metropolitane 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali per il cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. La domanda era riferita alla sezione del bando destinata agli eventi a ingresso gratuito, dotata di uno stanziamento complessivo di 120.000,00 euro.

Il progetto si è collocato in posizione n. 26 con 63 punti, mentre lo stanziamento consentiva di finanziare solo le prime quindici posizioni, con una soglia minima di 70 punti. Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2354 del 07.07.2022, recante la graduatoria provvisoria, lamentando l’erronea applicazione di alcuni criteri di valutazione. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso la determinazione n. 4936 del 06.12.2022, recante la graduatoria definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per primo il ricorso introduttivo, rilevando d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., un profilo di carenza di interesse. Il bando è ormai integralmente eseguito, le manifestazioni culturali sono state svolte e i contributi stanno per essere erogati: l’eventuale annullamento non produrrebbe alcuna utilità concreta in capo al ricorrente.

La parte ha sostenuto la persistenza dell’interesse invocando una propria soddisfazione personale, senza però offrire alcun elemento di prova in ordine all’avvenuta realizzazione del progetto. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile, rilevando un duplice profilo di sopravvenuta carenza di interesse: da un lato l’assenza di utilità pratica, dall’altro il fatto che l’atto impugnato era la sola graduatoria provvisoria, successivamente sostituita da quella definitiva, sulla quale soltanto si appunta l’interesse eventuale del ricorrente.

Il ricorso per motivi aggiunti, pur incentrato sulla graduatoria definitiva, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.: manca la prova della notificazione ad almeno un controinteressato — segnatamente ai soggetti collocati in quattordicesima e quindicesima posizione — entro il termine decadenziale di legge. La richiesta di termini per il rinnovo della notifica, formulata in udienza, non è stata ritenuta idonea a sanare l’omissione.

Il Collegio ha inoltre escluso il superamento della prova di resistenza. Il ricorrente assumeva di meritare 10 punti ulteriori per i criteri n. 6 e n. 9, così da superare la soglia dei 70 punti. Tuttavia, l’art. 10 del bando qualifica espressamente tutti i punteggi dei criteri e sub criteri come “punteggio max”, quindi graduabili in sede di valutazione nei limiti indicati. Non è pertanto certo che il progetto, fermo a 63 punti, avrebbe raggiunto la soglia necessaria all’accesso ai contributi.

Dall’esito del giudizio deriva, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, la revoca della delibera di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, alla quale va equiparata la più radicale manifesta inammissibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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